Art. 5 Classificazione, identificazione e comunicazione dei risultati 1. La classificazione, l'identificazione e la pesatura di una carcassa hanno luogo nello stesso macello in cui e' avvenuto l'abbattimento dell'animale e devono essere eseguite entro un'ora dalla giugulazione dell'animale. 2. Il peso della carcassa ottenuto entro un'ora dalla giugulazione dell'animale si definisce «peso a caldo», mentre si definisce «peso a freddo» il peso a caldo diminuito del 2%. 3. L'identificazione delle carcasse si effettua mediante apposizione sulla superficie esterna della carcassa di un marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento del bestiame macellato, utilizzando le sigle e i numeri di cui alla tabella comunitaria, ben visibili e di altezza pari ad almeno due centimetri. 4. La marchiatura e' apposta almeno nei seguenti punti: a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare; b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno. 5. In deroga al disposto del comma 3, l'identificazione puo' essere effettuata tramite etichettatura, previa autorizzazione da richiedere al Ministero, sulla base del modello di cui all'allegato 3, attenendosi alle disposizioni seguenti: a) le etichette devono essere conservate ed utilizzate soltanto negli stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali e le loro dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm²; b) oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette riportano il numero di riconoscimento del macello, il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa, specificando se rilevato a caldo o a freddo; c) le indicazioni di cui alla precedente lettera b) devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale correzione deve essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere eseguita sotto la supervisione delle autorita' responsabili dei controlli di cui al successivo art. 19, comma 1, secondo le disposizioni stabilite dalle medesime autorita' di controllo, tenuto conto degli indirizzi previsti dal successivo art. 20; d) le etichette devono essere a prova di manomissione, devono resistere alle lacerazioni e aderire saldamente su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura. 6. Il responsabile dello stabilimento comunica in forma scritta, anche con sistemi elettronici, il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che hanno fatto procedere all'abbattimento del proprio bestiame. 7. La comunicazione scritta di cui al comma 6 contiene per ciascuna carcassa: - la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento di cui alla tabella comunitaria; - il peso, specificando se si tratta del peso rilevato a caldo o a freddo; - la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio. 8. Qualora venga eseguita la classificazione automatica, ai sensi della circolare 22 marzo 2005, n. 11, le informazioni di cui al precedente comma 5 vanno integrate con l'indicazione della tecnica di classificazione automatica utilizzata.