Art. 5 
 
 
                  Classificazione, identificazione 
                    e comunicazione dei risultati 
 
  1. La classificazione,  l'identificazione  e  la  pesatura  di  una
carcassa  hanno  luogo  nello  stesso  macello  in  cui  e'  avvenuto
l'abbattimento dell'animale e devono  essere  eseguite  entro  un'ora
dalla giugulazione dell'animale. 
  2. Il peso della carcassa ottenuto entro un'ora dalla  giugulazione
dell'animale si definisce «peso a caldo», mentre si definisce «peso a
freddo» il peso a caldo diminuito del 2%. 
  3.  L'identificazione   delle   carcasse   si   effettua   mediante
apposizione sulla superficie esterna della carcassa di un marchio  ad
inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la  classe
di conformazione e lo stato d'ingrassamento del  bestiame  macellato,
utilizzando le sigle e i numeri di cui alla tabella comunitaria,  ben
visibili e di altezza pari ad almeno due centimetri. 
  4. La marchiatura e' apposta almeno nei seguenti punti: 
    a)  sui  quarti  posteriori,   a   livello   del   controfiletto,
all'altezza della quarta vertebra lombare; 
    b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a  10-30
cm di distanza dal centro dello sterno. 
  5. In deroga al disposto del comma 3, l'identificazione puo' essere
effettuata tramite etichettatura, previa autorizzazione da richiedere
al  Ministero,  sulla  base  del  modello  di  cui  all'allegato   3,
attenendosi alle disposizioni seguenti: 
    a) le etichette devono essere conservate ed  utilizzate  soltanto
negli stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali e  le  loro
dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm²; 
    b) oltre ai dati riguardanti  la  classificazione,  le  etichette
riportano il numero di  riconoscimento  del  macello,  il  numero  di
identificazione  o  di  macellazione   dell'animale,   la   data   di
macellazione ed il peso della carcassa, specificando  se  rilevato  a
caldo o a freddo; 
    c) le indicazioni di cui alla precedente lettera b) devono essere
perfettamente  leggibili  ed  esenti  da   qualsiasi   correzione   o
cancellatura.  Ogni  eventuale  correzione  deve  essere  chiaramente
indicata nell'etichetta ed  essere  eseguita  sotto  la  supervisione
delle autorita' responsabili dei controlli di cui al successivo  art.
19,  comma  1,  secondo  le  disposizioni  stabilite  dalle  medesime
autorita' di controllo, tenuto conto  degli  indirizzi  previsti  dal
successivo art. 20; 
    d) le etichette devono essere a  prova  di  manomissione,  devono
resistere alle  lacerazioni  e  aderire  saldamente  su  ogni  quarto
(anteriore e posteriore), sulle  parti  anatomiche  definite  per  la
marchiatura. 
  6. Il responsabile dello stabilimento comunica  in  forma  scritta,
anche con sistemi elettronici,  il  risultato  della  classificazione
alle  persone  fisiche  o  giuridiche  che  hanno   fatto   procedere
all'abbattimento del proprio bestiame. 
  7. La comunicazione scritta di cui al comma 6 contiene per ciascuna
carcassa: 
    -  la  categoria,  la  classe  di  conformazione   e   lo   stato
d'ingrassamento di cui alla tabella comunitaria; 
    - il peso, specificando se si tratta del peso rilevato a caldo  o
a freddo; 
    - la presentazione della carcassa al  momento  della  pesatura  e
della classificazione al gancio. 
  8. Qualora venga eseguita la classificazione automatica,  ai  sensi
della circolare 22 marzo 2005, n.  11,  le  informazioni  di  cui  al
precedente comma 5 vanno integrate con l'indicazione della tecnica di
classificazione automatica utilizzata.