Art. 6 Esperti classificatori 1. I responsabili degli stabilimenti, per ottemperare al disposto dell'art. 2, comma 2, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino di cui all'allegato 4.1 del presente decreto, conseguiti previo superamento di apposito corso e rilasciati dal Ministero. 2. I corsi di cui al comma 1 sono promossi o autorizzati dal Comitato nazionale bovini di cui all'art. 10 e si svolgono secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'allegato 10 del presente decreto. 3. L'abilitazione ed il tesserino di cui al comma 1 hanno validita' di dieci anni a partire dal giorno di conseguimento, e possono essere rinnovati con la frequenza di un corso di aggiornamento ed il superamento di un esame teorico-pratico, altrimenti il Ministero provvedera', d'ufficio, a depennare il classificatore inadempiente dall'elenco nazionale. 4. Tenuto conto delle disposizioni di cui al precedente comma 3, i diplomi ed i tesserini conseguiti antecedentemente alla data del 31 dicembre 2002 hanno validita' fino al 31 dicembre del 2013. Il Comitato nazionale bovini puo' ritirare il tesserino di abilitazione ai classificatori giudicati, nel corso dei controlli, non idonei; tuttavia, su specifica richiesta, possono essere ammessi alla frequenza di un corso di aggiornamento.