Art. 6 
 
 
                       Esperti classificatori 
 
  1. I responsabili degli stabilimenti, per ottemperare  al  disposto
dell'art. 2, comma 2,  si  avvalgono  di  esperti  classificatori  in
possesso di abilitazione e di tesserino di cui all'allegato  4.1  del
presente decreto, conseguiti previo superamento di apposito  corso  e
rilasciati dal Ministero. 
  2. I corsi di cui al  comma  1  sono  promossi  o  autorizzati  dal
Comitato nazionale bovini di cui all'art. 10 e si svolgono secondo le
modalita'  previste  dal  regolamento  di  cui  all'allegato  10  del
presente decreto. 
  3. L'abilitazione ed il tesserino di cui al comma 1 hanno validita'
di dieci anni a partire dal giorno di conseguimento, e possono essere
rinnovati con la  frequenza  di  un  corso  di  aggiornamento  ed  il
superamento di un  esame  teorico-pratico,  altrimenti  il  Ministero
provvedera', d'ufficio, a depennare  il  classificatore  inadempiente
dall'elenco nazionale. 
  4. Tenuto conto delle disposizioni di cui al precedente comma 3,  i
diplomi ed i tesserini conseguiti antecedentemente alla data  del  31
dicembre 2002 hanno validita'  fino  al  31  dicembre  del  2013.  Il
Comitato nazionale bovini puo' ritirare il tesserino di  abilitazione
ai classificatori giudicati, nel corso  dei  controlli,  non  idonei;
tuttavia,  su  specifica  richiesta,  possono  essere  ammessi   alla
frequenza di un corso di aggiornamento.