Art. 7 
 
 
                  Rilevazione dei prezzi di mercato 
 
  1. I responsabili degli stabilimenti  provvedono  alla  rilevazione
dei prezzi di mercato delle carcasse bovine  classificate  a  termini
della tabella comunitaria, secondo le  disposizioni  del  regolamento
(CE) n. 1249/2008, del presente decreto e della  circolare  4  aprile
2011, n. 2521. 
  2. Le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere  annualmente
all'abbattimento di almeno 10.000 capi di bovini adulti in un macello
provvedono alla determinazione del prezzo per  categoria,  classe  di
conformazione e stato di ingrassamento sulla base delle comunicazioni
ricevute ai sensi  dell'art.  5,  comma  6,  dai  responsabili  degli
stabilimenti.