Art. 7 Rilevazione dei prezzi di mercato 1. I responsabili degli stabilimenti provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008, del presente decreto e della circolare 4 aprile 2011, n. 2521. 2. Le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente all'abbattimento di almeno 10.000 capi di bovini adulti in un macello provvedono alla determinazione del prezzo per categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 5, comma 6, dai responsabili degli stabilimenti.