Allegato 10 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER CLASSIFICATORI DI CARCASSE BOVINE E PER CLASSIFICATORI DI CARCASSE SUINE a) Principi generali 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito definito «Ministero») organizza i corsi di abilitazione per esperti classificatori di carcasse bovine e per esperti classificatori di carcasse suine (di seguito definiti «corsi»). I corsi sono il solo strumento per acquisire il tesserino di abilitazione di cui all'allegato 4 del presente decreto, necessario per eseguire la classificazione delle carcasse bovine o delle carcasse suine. Tuttavia il Ministero puo' riconoscere come valida per l'acquisizione del tesserino anche l'abilitazione conseguita a seguito della partecipazione ad analoghi corsi in altri Stati membri dell'Unione europea. 2. Il Ministero puo' avvalersi della collaborazione di terzi per l'organizzazione dei corsi, per lo svolgimento delle docenze e per i compiti di segreteria richiesti per i corsi. b) Modalita' di svolgimento dei corsi per classificatori di carcasse bovine 3. La partecipazione ai corsi prevede il pagamento di una quota, il cui importo e' definito dal Comitato Nazionale Bovini, di cui all'art. 10 del presente decreto. Tuttavia il Ministero organizza anche corsi destinati ai dipendenti delle strutture pubbliche incaricate dei controlli di cui all'art. 19 del presente decreto, che sono finanziati con fondi del Ministero stesso. Il Ministero puo' inoltre organizzare corsi finanziati da altri soggetti, qualora ne ravvisi l'opportunita'. 4. I corsi si svolgono presso strutture di macellazione e constano di esercitazioni pratiche in cella frigorifera, con l'esame diretto di carcasse e mezzene e di lezioni teoriche in aula, sia sulla normativa europea e nazionale del settore, sia sulla tecnica di classificazione delle carcasse, con l'ausilio della proiezione di presentazioni e di immagini di carcasse, mezzene o parti di esse. 5. Il Ministero definisce le date e dei luoghi in cui si svolgono i corsi, individuando, per quanto possibile, stabilimenti di macellazione in diverse zone d'Italia, per facilitare la partecipazione di candidati di diverse provenienze geografiche. 6. La durata dei corsi e' di norma di quattro giorni, per un totale di 28 ore, per i corsisti privati, e di cinque giorni, per un totale di 32 ore, per i pubblici dipendenti. Il Ministero puo' comunque decidere durate differenti da quelle indicate. 7. I corsi si concludono con una prova teorica, basata su un questionario contenente dieci domande a risposta multipla, vertenti sulla normativa riguardante la classificazione, ed una prova pratica, consistente nella corretta classificazione secondo la griglia SEUROP di dieci mezzene bovine. Il questionario per la prova teorica e' redatto a cura del Ministero, mentre la scelta delle mezzene per la prova pratica e' operata dai docenti del corso. 8. Tutti i candidati che avranno superato le prove finali saranno dichiarati abilitati alla classificazione delle carcasse bovine e verra' loro inviato il tesserino di abilitazione, di cui all'allegato 4.1 del presente decreto. 9. Allo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami, teorico e pratico, presiede una Commissione, composta da un funzionario del Ministero, che ne assume la presidenza, e da due dei docenti del corso, designati dal Ministero. La Commissione redige un verbale relativo allo svolgimento dell'esame teorico e di quello pratico. 10. Si considera abilitato il candidato che abbia ottenuto una votazione complessiva di almeno 18/30. L'esame teorico contribuisce alla votazione finale con 5/30, prevedendo una decurtazione di 0,5 punti per ogni risposta errata. La prova pratica contribuisce alla votazione finale con 20/30, prevedendo una decurtazione di 3 punti per ogni errore di categoria e di classe di conformazione e di 1 punto per ogni errore di classe di ingrassamento. Il giudizio della Commissione contribuisce alla votazione finale per 5/30, e puo' formarsi anche per mezzo di una prova integrativa orale, vertente sugli argomenti sui quali il candidato abbia dimostrato maggiori incertezze. 11. Il candidato respinto agli esami finali puo' sostenere di nuovo la prova pratica, in occasione di uno dei corsi per classificatori successivi, entro un anno dalla prova in cui e' stato respinto, senza necessita' di frequentare l'intero corso e senza quindi versare nuovamente la quota di partecipazione. c) Modalita' di svolgimento dei corsi per classificatori di carcasse suine 12. La partecipazione ai corsi prevede il pagamento di una quota, il cui importo e' definito dal Ministero, tenuto conto dei costi connessi alla realizzazione del corso stesso. Il Ministero puo' inoltre organizzare corsi finanziati da altri soggetti, qualora ne ravvisi l'opportunita'. 13. I corsi si svolgono presso strutture di macellazione e constano di lezioni teoriche in aula sulla normativa europea e nazionale di settore, sugli strumenti e tecniche di classificazione delle carcasse e esercitazioni pratiche in catena di macellazione con utilizzo diretto dello strumento. 14. Il Ministero definisce le date ed i luoghi in cui si svolgono i corsi, individuando, per quanto possibile, stabilimenti di macellazione in diverse zone d'Italia, per facilitare la partecipazione di candidati di diverse provenienze geografiche. 15. La durata dei corsi e' di norma di due giorni, per un totale di 8 ore. Il Ministero puo' comunque decidere durate differenti da quelle indicate. 16. I corsi si concludono con una prova teorica, basata su un questionario contenente dieci domande a risposta multipla, vertenti sulla normativa riguardante la classificazione, ed una prova pratica, consistente nella corretta classificazione utilizzando gli strumenti messi a disposizione. 17. Tutti i candidati che avranno superato le prove finali saranno dichiarati abilitati alla classificazione delle carcasse suine e verra' loro inviato il tesserino di abilitazione, di cui all'allegato 4.2 del presente decreto. 18. Allo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami, teorico e pratico, presiede una Commissione, composta da un funzionario del Ministero, che ne assume la presidenza, e dai docenti del corso, designati dal Ministero. La Commissione redige un verbale relativo allo svolgimento del corso e dei relativi esami. 19. Si considera abilitato il candidato che abbia ottenuto una votazione complessiva di almeno 8/10 (sono consentiti al massimo 3 errori tra prova teorica e pratica). 20. Il candidato respinto agli esami finali puo' sostenere di nuovo la prova pratica, in occasione di uno dei corsi per classificatori successivi, entro un anno dalla prova in cui e' stato respinto, senza necessita' di frequentare l'intero corso e senza quindi versare nuovamente la quota di partecipazione. d) Modalita' di partecipazione ai corsi 21. La partecipazione ai corsi e' aperta a tutti, ed e' condizionata all'iscrizione in due apposite liste d'attesa, una per i corsi per classificatori di carcasse bovine ed una per i corsi per classificatori di carcasse suine, inviando una domanda corredata dai dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e del numero maggiore possibile di recapiti ai quali poter essere contattati (telefono, cellulare, e-mail, fax). La domanda puo' essere composta utilizzando il modulo reperibile sul sito web del Ministero, oppure compilata liberamente, ma indicando comunque gli stessi dati richiesti dal modulo. La domanda va inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una delle seguenti modalita': - e-mail all'indirizzo pocoi7@mpaaf.gov.it; - Posta certificata all'indirizzo pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it; - fax al n. 06.4665.6143; - lettera indirizzata a: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - PIUE VII - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. 22. La partecipazione ai corsi avviene a seguito della convocazione da parte del Ministero, che informa il candidato delle date e del luogo di svolgimento e dell'importo della quota di partecipazione. Il candidato contattato dal Ministero puo' accettare ed essere incluso nella lista dei partecipanti, oppure rinunciare e chiedere di essere contattato in occasione del corso successivo. La mancata risposta (positiva o negativa) alla convocazione comporta l'esclusione dalla lista d'attesa. I candidati che rinuncino per tre volte alla partecipazione, quando convocati, saranno anch'essi esclusi dalla lista d'attesa. 23. La priorita' per la partecipazione ai corsi e' attribuita in base all'anzianita' di iscrizione in lista. Tuttavia gli stabilimenti di macellazione obbligati alla classificazione delle carcasse che si trovino a non avere a disposizione un numero di classificatori abilitati sufficienti alle loro necessita', in base al numero di carcasse da classificare, possono richiedere l'inserimento prioritario di un loro candidato nella lista dei partecipanti al primo corso disponibile. 24. E' ammessa la sostituzione di un candidato in lista d'attesa con un altro non iscritto. Resta inteso che il candidato sostituito, se intende partecipare ai corsi futuri, dovra' iscriversi nuovamente in lista d'attesa, perdendo la priorita' acquisita. 25. A seguito dell'accettazione alla partecipazione del corso, il candidato deve eseguire il pagamento della quota di partecipazione, con le modalita' ed entro i termini indicati dal Ministero. Il mancato pagamento della quota implica l'esclusione del candidato dalla partecipazione al corso e dalla lista d'attesa per i corsi successivi. Qualora il candidato che ha gia' versato la quota non si presenti al corso non avra' diritto alla restituzione della somma versata. 26. La quota comprende la sola partecipazione al corso e non include vitto, alloggio, trasporti o qualunque altra spesa. La ricerca e la prenotazione di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti o esercizi simili e' compito esclusivo del corsista.