(Allegato 10)
                                                          Allegato 10 
 
REGOLAMENTO PER  LO  SVOLGIMENTO  DEI  CORSI  PER  CLASSIFICATORI  DI
CARCASSE BOVINE E PER CLASSIFICATORI DI CARCASSE SUINE 
 
a) Principi generali 
    1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
(di seguito definito «Ministero») organizza i corsi  di  abilitazione
per  esperti  classificatori  di  carcasse  bovine  e   per   esperti
classificatori di carcasse suine (di  seguito  definiti  «corsi»).  I
corsi  sono  il  solo  strumento  per  acquisire  il   tesserino   di
abilitazione di cui all'allegato 4 del presente  decreto,  necessario
per  eseguire  la  classificazione  delle  carcasse  bovine  o  delle
carcasse suine. Tuttavia il Ministero puo'  riconoscere  come  valida
per l'acquisizione del tesserino anche  l'abilitazione  conseguita  a
seguito della partecipazione ad analoghi corsi in altri Stati  membri
dell'Unione europea. 
    2. Il Ministero puo' avvalersi della collaborazione di terzi  per
l'organizzazione dei corsi, per lo svolgimento delle docenze e per  i
compiti di segreteria richiesti per i corsi. 
b) Modalita' di svolgimento dei corsi per classificatori di  carcasse
bovine 
    3. La partecipazione ai corsi prevede il pagamento di una  quota,
il cui importo e' definito dal  Comitato  Nazionale  Bovini,  di  cui
all'art. 10 del presente decreto.  Tuttavia  il  Ministero  organizza
anche  corsi  destinati  ai  dipendenti  delle  strutture   pubbliche
incaricate dei controlli di cui all'art. 19 del presente decreto, che
sono finanziati con fondi del Ministero  stesso.  Il  Ministero  puo'
inoltre organizzare corsi finanziati da altri  soggetti,  qualora  ne
ravvisi l'opportunita'. 
    4. I  corsi  si  svolgono  presso  strutture  di  macellazione  e
constano di esercitazioni pratiche in cella frigorifera, con  l'esame
diretto di carcasse e mezzene e di  lezioni  teoriche  in  aula,  sia
sulla normativa europea e nazionale del settore, sia sulla tecnica di
classificazione delle carcasse, con  l'ausilio  della  proiezione  di
presentazioni e di immagini di carcasse, mezzene o parti di esse. 
    5. Il Ministero definisce le date e dei luoghi in cui si svolgono
i  corsi,  individuando,  per  quanto  possibile,   stabilimenti   di
macellazione  in   diverse   zone   d'Italia,   per   facilitare   la
partecipazione di candidati di diverse provenienze geografiche. 
    6. La durata dei corsi e' di norma  di  quattro  giorni,  per  un
totale di 28 ore, per i corsisti privati, e di cinque giorni, per  un
totale di 32 ore,  per  i  pubblici  dipendenti.  Il  Ministero  puo'
comunque decidere durate differenti da quelle indicate. 
    7. I corsi si concludono con una  prova  teorica,  basata  su  un
questionario contenente dieci domande a risposta  multipla,  vertenti
sulla normativa riguardante la classificazione, ed una prova pratica,
consistente nella corretta classificazione secondo la griglia  SEUROP
di dieci mezzene bovine. Il questionario  per  la  prova  teorica  e'
redatto a cura del Ministero, mentre la scelta delle mezzene  per  la
prova pratica e' operata dai docenti del corso. 
    8. Tutti i candidati che avranno superato le prove finali saranno
dichiarati abilitati alla classificazione  delle  carcasse  bovine  e
verra' loro inviato il tesserino di abilitazione, di cui all'allegato
4.1 del presente decreto. 
    9. Allo svolgimento delle lezioni, delle  esercitazioni  e  degli
esami, teorico e pratico, presiede una Commissione,  composta  da  un
funzionario del Ministero, che ne assume la presidenza, e da due  dei
docenti del corso, designati dal Ministero. La Commissione redige  un
verbale relativo allo svolgimento  dell'esame  teorico  e  di  quello
pratico. 
    10. Si considera abilitato il candidato che  abbia  ottenuto  una
votazione complessiva di almeno 18/30. L'esame  teorico  contribuisce
alla votazione finale con 5/30, prevedendo una  decurtazione  di  0,5
punti per ogni risposta errata. La prova  pratica  contribuisce  alla
votazione finale con 20/30, prevedendo una decurtazione  di  3  punti
per ogni errore di categoria e di classe  di  conformazione  e  di  1
punto per ogni errore di classe di ingrassamento. Il  giudizio  della
Commissione contribuisce alla  votazione  finale  per  5/30,  e  puo'
formarsi anche per mezzo di una  prova  integrativa  orale,  vertente
sugli argomenti sui quali  il  candidato  abbia  dimostrato  maggiori
incertezze. 
    11. Il candidato respinto agli esami  finali  puo'  sostenere  di
nuovo  la  prova  pratica,  in  occasione  di  uno  dei   corsi   per
classificatori successivi, entro un anno dalla prova in cui e'  stato
respinto, senza necessita' di  frequentare  l'intero  corso  e  senza
quindi versare nuovamente la quota di partecipazione. 
c) Modalita' di svolgimento dei corsi per classificatori di  carcasse
suine 
    12. La partecipazione ai corsi prevede il pagamento di una quota,
il cui importo e' definito dal  Ministero,  tenuto  conto  dei  costi
connessi alla realizzazione  del  corso  stesso.  Il  Ministero  puo'
inoltre organizzare corsi finanziati da altri  soggetti,  qualora  ne
ravvisi l'opportunita'. 
    13. I corsi  si  svolgono  presso  strutture  di  macellazione  e
constano di lezioni  teoriche  in  aula  sulla  normativa  europea  e
nazionale di settore, sugli strumenti e tecniche  di  classificazione
delle carcasse e esercitazioni pratiche in catena di macellazione con
utilizzo diretto dello strumento. 
    14. Il Ministero definisce le date ed i luoghi in cui si svolgono
i  corsi,  individuando,  per  quanto  possibile,   stabilimenti   di
macellazione  in   diverse   zone   d'Italia,   per   facilitare   la
partecipazione di candidati di diverse provenienze geografiche. 
    15. La durata dei corsi e' di norma di due giorni, per un  totale
di 8 ore. Il Ministero puo' comunque decidere  durate  differenti  da
quelle indicate. 
    16. I corsi si concludono con una prova  teorica,  basata  su  un
questionario contenente dieci domande a risposta  multipla,  vertenti
sulla normativa riguardante la classificazione, ed una prova pratica,
consistente nella corretta classificazione utilizzando gli  strumenti
messi a disposizione. 
    17. Tutti i  candidati  che  avranno  superato  le  prove  finali
saranno dichiarati  abilitati  alla  classificazione  delle  carcasse
suine e verra' loro inviato il  tesserino  di  abilitazione,  di  cui
all'allegato 4.2 del presente decreto. 
    18. Allo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni  e  degli
esami, teorico e pratico, presiede una Commissione,  composta  da  un
funzionario del Ministero, che ne assume la presidenza, e dai docenti
del corso, designati dal Ministero. La Commissione redige un  verbale
relativo allo svolgimento del corso e dei relativi esami. 
    19. Si considera abilitato il candidato che  abbia  ottenuto  una
votazione complessiva di almeno 8/10 (sono consentiti  al  massimo  3
errori tra prova teorica e pratica). 
    20. Il candidato respinto agli esami  finali  puo'  sostenere  di
nuovo  la  prova  pratica,  in  occasione  di  uno  dei   corsi   per
classificatori successivi, entro un anno dalla prova in cui e'  stato
respinto, senza necessita' di  frequentare  l'intero  corso  e  senza
quindi versare nuovamente la quota di partecipazione. 
d) Modalita' di partecipazione ai corsi 
    21.  La  partecipazione  ai  corsi  e'  aperta  a  tutti,  ed  e'
condizionata all'iscrizione in due apposite liste d'attesa, una per i
corsi per classificatori di carcasse bovine ed una per  i  corsi  per
classificatori di carcasse suine, inviando una domanda corredata  dai
dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e del numero
maggiore possibile di  recapiti  ai  quali  poter  essere  contattati
(telefono, cellulare, e-mail, fax). La domanda puo'  essere  composta
utilizzando il modulo reperibile sul sito web del  Ministero,  oppure
compilata  liberamente,  ma  indicando  comunque  gli   stessi   dati
richiesti dal modulo.  La  domanda  va  inviata  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      - e-mail all'indirizzo pocoi7@mpaaf.gov.it; 
      -           Posta           certificata           all'indirizzo
pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it; 
      - fax al n. 06.4665.6143; 
      - lettera indirizzata a:  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali - PIUE VII - Via  XX  Settembre,  20  -  00187
Roma. 
    22.  La  partecipazione  ai  corsi  avviene   a   seguito   della
convocazione da parte del Ministero, che informa il  candidato  delle
date e del  luogo  di  svolgimento  e  dell'importo  della  quota  di
partecipazione. Il candidato contattato dal Ministero puo'  accettare
ed essere incluso nella lista dei partecipanti, oppure  rinunciare  e
chiedere di essere contattato in occasione del corso  successivo.  La
mancata risposta (positiva o  negativa)  alla  convocazione  comporta
l'esclusione dalla lista d'attesa. I candidati che rinuncino per  tre
volte  alla  partecipazione,  quando  convocati,  saranno   anch'essi
esclusi dalla lista d'attesa. 
    23. La priorita' per la partecipazione ai corsi e' attribuita  in
base all'anzianita' di iscrizione in lista. Tuttavia gli stabilimenti
di macellazione obbligati alla classificazione delle carcasse che  si
trovino a non  avere  a  disposizione  un  numero  di  classificatori
abilitati sufficienti alle loro necessita',  in  base  al  numero  di
carcasse   da   classificare,   possono   richiedere    l'inserimento
prioritario di un loro candidato  nella  lista  dei  partecipanti  al
primo corso disponibile. 
    24. E' ammessa la sostituzione di un candidato in lista  d'attesa
con un altro non iscritto. Resta inteso che il candidato  sostituito,
se intende partecipare ai corsi futuri, dovra' iscriversi  nuovamente
in lista d'attesa, perdendo la priorita' acquisita. 
    25. A seguito dell'accettazione alla partecipazione del corso, il
candidato deve eseguire il pagamento della quota  di  partecipazione,
con le modalita' ed  entro  i  termini  indicati  dal  Ministero.  Il
mancato pagamento della  quota  implica  l'esclusione  del  candidato
dalla partecipazione al corso e dalla  lista  d'attesa  per  i  corsi
successivi. Qualora il candidato che ha gia' versato la quota non  si
presenti al corso non avra' diritto  alla  restituzione  della  somma
versata. 
    26. La quota comprende la sola  partecipazione  al  corso  e  non
include vitto,  alloggio,  trasporti  o  qualunque  altra  spesa.  La
ricerca e la prenotazione di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti
o esercizi simili e' compito esclusivo del corsista.