IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
«L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» ed, in particolare, l'art. 46, commi 8  e  9,  del  citato
decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN  deve  avvalersi
per lo svolgimento della propria attivita' e determina la  disciplina
delle  modalita'  di  riscossione  dei  contributi  a  carico   delle
amministrazioni,  rinviando,  per  quanto  riguarda  il  sistema  dei
trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai  decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e,  a  seconda
del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per  gli  aspetti  di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-citta'; 
  Visto, altresi', l'art. 46, comma 10, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al  comma  8
affluiscono  direttamente  al  bilancio  dell'ARAN,  che  provvede  a
definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione finanziaria; 
  Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n.  258  e  successive
modifiche ed integrazioni istitutivo dell'Istituto nazionale  per  la
valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI); 
  Vista la deliberazione assunta nella seduta  n.  5  del  29  luglio
1998, dall'organismo di coordinamento  dei  comitati  di  settore  ed
approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre  1998,  nella
quale e' stata concordata con l'ARAN la  quota  fissa  di  contributo
posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10)
per ciascun  dipendente,  ai  fini  del  funzionamento  della  stessa
agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8,  lettera  a),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Preso atto che i dati relativi  al  personale  in  servizio  presso
l'amministrazione interessata dal  presente  decreto  debbono  essere
desunti  dall'ultimo  conto  annuale  del  personale  pubblicato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere - di  concerto  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - alla  definizione
del sistema dei trasferimenti a  favore  dell'ARAN,  posti  a  carico
degli  istituti  ed  enti  vigilati  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ed, in  particolare,  dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La riscossione delle somme  a  titolo  di  contributo  a  favore
dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico  dell'Istituto  nazionale
per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI)  e'  attuata
con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.