Art. 2 1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), quantifica la somma complessiva del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'organismo di Coordinamento dei comitati di settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998. 3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la Sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima agenzia.