Art. 2 
 
  1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto nazionale per la
valutazione del  sistema  dell'istruzione  (INVALSI),  quantifica  la
somma  complessiva  del  contributo  dovuto   all'ARAN   per   l'anno
successivo, sulla  base  dei  dati  forniti  dal  conto  annuale  del
personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e  delle
finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo  individuata
ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del
contributo, alla misura determinata dall'organismo  di  Coordinamento
dei comitati di settore nella seduta n. 5,  del  29  luglio  1998  ed
approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998. 
  3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto  nazionale  per
la valutazione  del  sistema  dell'istruzione  (INVALSI)  provvede  a
versare l'importo quantificato sulla  base  dei  criteri  di  cui  al
precedente   comma   1   dovuto   direttamente   all'ARAN    mediante
accreditamento  sulla  contabilita'  speciale  intestata  all'ARAN  -
IT75A0100003245348300149726 presso la Sezione  tesoreria  provinciale
dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla  medesima
agenzia.