Art. 2 
 
  1. Al fine di assicurare minime misure di sostentamento ai titolari
di  attivita'  commerciali  destinatari  di  ordinanze  di   sgombero
adottate dalle competenti autorita' a seguito dell'evento sismico del
26 ottobre 2012, ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, il Commissario delegato - Prefetto di Cosenza,
e' autorizzato ad erogare ai  soggetti  interessati,  sulla  base  di
autocertificazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, un contributo pari a euro 800 mensili. Il contributo e'
erogato fino alla riapertura dell'attivita' in altri locali e in ogni
caso non oltre la scadenza dello stato d'emergenza. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
28.800,00, si provvede  a  carico  della  contabilita'  speciale  del
Commissario delegato - Prefetto di Cosenza.