Art. 2 1. Al fine di assicurare minime misure di sostentamento ai titolari di attivita' commerciali destinatari di ordinanze di sgombero adottate dalle competenti autorita' a seguito dell'evento sismico del 26 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Commissario delegato - Prefetto di Cosenza, e' autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo pari a euro 800 mensili. Il contributo e' erogato fino alla riapertura dell'attivita' in altri locali e in ogni caso non oltre la scadenza dello stato d'emergenza. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 28.800,00, si provvede a carico della contabilita' speciale del Commissario delegato - Prefetto di Cosenza.