Art. 3 1. L'assistenza alloggiativa a carico di strutture pubbliche, ovvero i benefici economici di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 possono essere riconosciuti anche ai nuclei familiari in cui siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma del 26 ottobre 2012, pur non essendo stata danneggiata dall'evento calamitoso, non sia agevolmente fruibile in conseguenza di provvedimenti di chiusura al transito, anche pedonale, adottati dalle competenti autorita' a seguito dell'evento sismico predetto. 2. Le misure di cui al comma 1 sono concesse solo per i casi di effettivo spostamento del nucleo familiare in altra struttura alloggiativa.