Art. 3 
 
  1. L'assistenza  alloggiativa  a  carico  di  strutture  pubbliche,
ovvero i benefici economici di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20  novembre  2012
possono essere riconosciuti anche ai nuclei familiari  in  cui  siano
presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di  handicap,
ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non  inferiore  al
67%, la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla  data
del sisma del 26 ottobre 2012,  pur  non  essendo  stata  danneggiata
dall'evento calamitoso, non sia agevolmente fruibile  in  conseguenza
di provvedimenti di chiusura al transito,  anche  pedonale,  adottati
dalle competenti autorita' a seguito dell'evento sismico predetto. 
  2. Le misure di cui al comma 1 sono concesse solo  per  i  casi  di
effettivo  spostamento  del  nucleo  familiare  in  altra   struttura
alloggiativa.