Art. 2 Oggetto delle operazioni 1. Le operazioni di separazione di cui al presente decreto possono avere per oggetto titoli di Stato a tasso fisso, ovvero indicizzati all'inflazione, non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato. 2. L'operazione di ricostituzione di cui al presente decreto puo' essere effettuata sui titoli di Stato che sono stati oggetto delle operazioni di separazione di cui al comma 1. 3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. 4. Con i singoli decreti di emissione dei titoli di Stato viene autorizzata l'operazione di separazione di cui al presente decreto e, per ciascuna di esse, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione e' effettuabile nonche' l'ammontare complessivo del capitale nominale in circolazione che puo' formarne oggetto.