Art. 2 
 
 
                      Oggetto delle operazioni 
 
  1. Le operazioni di separazione di cui al presente decreto  possono
avere per oggetto titoli di Stato a tasso fisso,  ovvero  indicizzati
all'inflazione, non rimborsabili anticipatamente,  depositati  presso
il sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato. 
  2. L'operazione di ricostituzione di cui al presente  decreto  puo'
essere effettuata sui titoli di Stato che sono  stati  oggetto  delle
operazioni di separazione di cui al comma 1. 
  3. Le operazioni di cui ai commi  1  e  2  vengono  effettuate  dai
soggetti  nei  confronti  dei  quali   non   si   applica   l'imposta
sostitutiva, di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto  legislativo  1
aprile 1996, n. 239. 
  4. Con i singoli decreti di emissione dei  titoli  di  Stato  viene
autorizzata l'operazione di separazione di cui al presente decreto e,
per  ciascuna  di  esse,  l'eventuale  importo  minimo  del  capitale
nominale in circolazione oltre il quale l'operazione e'  effettuabile
nonche' l'ammontare complessivo del capitale nominale in circolazione
che puo' formarne oggetto.