Art. 3 Modalita' delle operazioni 1. Le operazioni di separazione e ricostituzione di cui al presente decreto hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato. 2. Ciascuna operazione di separazione e ricostituzione di cui al presente decreto e' ammessa per un importo nominale pari o multiplo di 1.000.000 Euro.