Art. 3 
 
 
                     Modalita' delle operazioni 
 
  1. Le operazioni di separazione e ricostituzione di cui al presente
decreto hanno luogo mediante annotazioni contabili su  richiesta  dei
soggetti aderenti al sistema di gestione  accentrata  dei  titoli  di
Stato. 
  2. Ciascuna operazione di separazione e ricostituzione  di  cui  al
presente decreto e' ammessa per un importo nominale pari  o  multiplo
di 1.000.000 Euro.