Art. 4 
 
 
                     Caratteristiche dei titoli 
 
  1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni di  cui  al  presente
decreto rappresenta un autonomo titolo di Stato,  qualificabile  come
zero coupon, e  ha  circolazione  solo  all'interno  del  sistema  di
gestione accentrata dei titoli di Stato. 
  2. Per ciascun titolo di cui al  comma  precedente,  il  prezzo  di
emissione si intende pari al prezzo di acquisto, mentre per  data  di
emissione si intende la data di acquisto. Nel caso di  piu'  acquisti
operati dal medesimo soggetto sullo stesso titolo si assume come data
di acquisto la data media ponderata di  acquisto  e  come  prezzo  di
acquisto il prezzo medio ponderato di acquisto. L'interesse  su  tali
titolo e' dato dalla differenza tra il valore di rimborso e il prezzo
di acquisto. La maturazione avviene  in  regime  di  capitalizzazione
composta. 
  3. Per i titoli di Stato a tasso fisso, le componenti  cedolari  ed
il mantello, originati dalla separazione dello  stesso  titolo  o  di
titoli diversi, aventi la medesima scadenza, sono tra loro fungibili.
Per i titoli indicizzati all'inflazione e'  ammessa  la  fungibilita'
delle sole componenti cedolari, che si ottiene dividendo per  due  il
tasso reale annuo del titolo da cui sono originate e moltiplicando il
risultato  per  il  prodotto  tra  il  coefficiente  di  rettifica  e
l'importo nominale minimo di cui all'art. 3 comma 2; l'importo  cosi'
determinato e' arrotondato alla decima cifra decimale ed e'  definito
«valore aggiustato» della componente cedolare. Per  un  dato  importo
nominale  oggetto  della  separazione,  il  valore  aggiustato  delle
componenti cedolari e' determinato arrotondando  alla  seconda  cifra
decimale il prodotto tra  il  "valore  aggiustato"  di  cui  sopra  e
l'importo nominale separato diviso per 1.000.000. 
  4. Le componenti cedolari dei titoli indicizzati all'inflazione non
sono fungibili con le componenti cedolari ed il mantello dei titoli a
tasso fisso. 
  5. Le componenti cedolari ed  il  mantello  di  titoli  emessi  con
clausole di azione collettiva di cui al Trattato  MES,  citato  nelle
premesse, non  sono  fungibili  con  le  componenti  cedolari  ed  il
mantello di titoli non emessi con tali clausole. 
  6. Per i titoli indicizzati all'inflazione, il pagamento a scadenza
e' determinato: 
    (i) nel caso  di  componenti  cedolari,  moltiplicando  l'importo
(valore) nominale  della  componente  cedolare  per  l'inflazione  di
riferimento alla data di scadenza e dividendo il risultato per 100; 
    (ii)  nel  caso  della  componente  indicizzata   all'inflazione,
sottraendo 1 dal coefficiente di indicizzazione alla data di scadenza
e moltiplicando il risultato per l'importo nominale della  componente
indicizzata. Qualora il valore  del  coefficiente  di  indicizzazione
relativo  al  giorno  di  scadenza  sia  minore  dell'unita',   detto
pagamento risultera' nullo. 
  7. Il  taglio  minimo  dei  titoli  risultanti  dall'operazione  di
separazione e' pari a un centesimo di euro. 
  8. La convenzione  da  utilizzare  per  il  calcolo  dei  ratei  di
interesse per i titoli originati dalle operazioni di  separazione  di
cui al presente decreto e' giorni effettivi/giorni effettivi.