Art. 4 Caratteristiche dei titoli 1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni di cui al presente decreto rappresenta un autonomo titolo di Stato, qualificabile come zero coupon, e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato. 2. Per ciascun titolo di cui al comma precedente, il prezzo di emissione si intende pari al prezzo di acquisto, mentre per data di emissione si intende la data di acquisto. Nel caso di piu' acquisti operati dal medesimo soggetto sullo stesso titolo si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto e come prezzo di acquisto il prezzo medio ponderato di acquisto. L'interesse su tali titolo e' dato dalla differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di acquisto. La maturazione avviene in regime di capitalizzazione composta. 3. Per i titoli di Stato a tasso fisso, le componenti cedolari ed il mantello, originati dalla separazione dello stesso titolo o di titoli diversi, aventi la medesima scadenza, sono tra loro fungibili. Per i titoli indicizzati all'inflazione e' ammessa la fungibilita' delle sole componenti cedolari, che si ottiene dividendo per due il tasso reale annuo del titolo da cui sono originate e moltiplicando il risultato per il prodotto tra il coefficiente di rettifica e l'importo nominale minimo di cui all'art. 3 comma 2; l'importo cosi' determinato e' arrotondato alla decima cifra decimale ed e' definito «valore aggiustato» della componente cedolare. Per un dato importo nominale oggetto della separazione, il valore aggiustato delle componenti cedolari e' determinato arrotondando alla seconda cifra decimale il prodotto tra il "valore aggiustato" di cui sopra e l'importo nominale separato diviso per 1.000.000. 4. Le componenti cedolari dei titoli indicizzati all'inflazione non sono fungibili con le componenti cedolari ed il mantello dei titoli a tasso fisso. 5. Le componenti cedolari ed il mantello di titoli emessi con clausole di azione collettiva di cui al Trattato MES, citato nelle premesse, non sono fungibili con le componenti cedolari ed il mantello di titoli non emessi con tali clausole. 6. Per i titoli indicizzati all'inflazione, il pagamento a scadenza e' determinato: (i) nel caso di componenti cedolari, moltiplicando l'importo (valore) nominale della componente cedolare per l'inflazione di riferimento alla data di scadenza e dividendo il risultato per 100; (ii) nel caso della componente indicizzata all'inflazione, sottraendo 1 dal coefficiente di indicizzazione alla data di scadenza e moltiplicando il risultato per l'importo nominale della componente indicizzata. Qualora il valore del coefficiente di indicizzazione relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unita', detto pagamento risultera' nullo. 7. Il taglio minimo dei titoli risultanti dall'operazione di separazione e' pari a un centesimo di euro. 8. La convenzione da utilizzare per il calcolo dei ratei di interesse per i titoli originati dalle operazioni di separazione di cui al presente decreto e' giorni effettivi/giorni effettivi.