Art. 6 Disposizioni finali e transitorie 1. Con l'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2007, n. 127167, «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato». Le procedure operative e contabili inerenti le innovazioni introdotte con il presente decreto, in particolare quella di cui all'art. 4 comma 3, che introduce la fungibilita' tra componenti cedolari e mantello per i titoli a tasso fisso, sono affidate alla societa' incaricata del servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato, cui e' demandata anche la gestione della transizione per le componenti separate (cedole e mantello) in circolazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 2. Il presente decreto si applica a tutti i BTP nominali ammissibili alle attivita' di separazione e ricostituzione (c.d. coupon stripping) di cui all'art. 2 del presente decreto e ai BTP indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco (BTP€i). Ove non sia espressamente previsto nei decreti di emissione dei BTP€i in circolazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le operazioni di separazione hanno ad oggetto il mantello, le componenti cedolari e la componente indicizzata all'inflazione e per ciascun titolo l'ammontare complessivo massimo che puo' essere oggetto di operazioni di coupon stripping non puo' superare il 50% del capitale nominale circolante. Infine, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per quanto attiene agli importi minimi delle richieste di separazione e ricostituzione, e di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, per quanto attiene agli importi unitari delle singole componenti, si applicano a tutti i BTP€i e i BTP nominali ammissibili all'attivita' di coupon stripping in circolazione, anche in deroga ai rispettivi decreti di emissione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2012 Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli