Art. 3 
 
  1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 6  del  DPCM  22  ottobre
2008 e' sostituito dal seguente: 
  "I finanziamenti pubblici statali previsti dall'art. 14,  comma  1,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  possono  essere
assegnati  e  utilizzati  per  il  Commissario   Generale,   per   il
Commissario Straordinario e per il Commissario  Generale  di  Sezione
per il Padiglione Italia, a valere, rispettivamente, sulle risorse di
competenza  della  Regione  Lombardia,  del  Comune  di  Milano,   e,
limitatamente all'importo destinato alla  "partecipazione  Italiana",
della Expo 2015 S.p.A., di cui al  modificato  Allegato  1,  entro  i
limiti dello stretto necessario per il  loro  funzionamento,  nonche'
per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non
sussistano  altre  dotazioni  e  risorse  finanziarie,  sia  di  tipo
straordinario sia di origine territoriale.". 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
    Roma, 9 ottobre 2012 
 
                 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Peluffo 
 

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 284