Art. 3 1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 6 del DPCM 22 ottobre 2008 e' sostituito dal seguente: "I finanziamenti pubblici statali previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere assegnati e utilizzati per il Commissario Generale, per il Commissario Straordinario e per il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, a valere, rispettivamente, sulle risorse di competenza della Regione Lombardia, del Comune di Milano, e, limitatamente all'importo destinato alla "partecipazione Italiana", della Expo 2015 S.p.A., di cui al modificato Allegato 1, entro i limiti dello stretto necessario per il loro funzionamento, nonche' per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale.". Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 9 ottobre 2012 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Peluffo Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 284