Art. 3 Certificato di attributo 1. Il terzo interessato che intende emettere certificati di attributo puo' operare come certificatore accreditato o avvalersi di certificatori accreditati. 2. Il certificatore al fine di emettere certificati di attributo agisce come Autorita' di attributo nel rispetto del presente decreto. 3. Il certificatore, inserisce nel certificato gli attributi del titolare dello stesso, secondo modalita' definite con provvedimenti dell'Agenzia per l'Italia digitale e pubblicati sul sito internet dello stesso Ente. 4. Il formato del certificato di attributo e' definito con il provvedimento di cui al comma 3. 5. Le Autorita' di attributo comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale la propria attivita' e forniscono i certificati di certificazione utilizzati allo scopo. 6. L'Agenzia per l'Italia digitale pubblica le informazioni inerenti le Autorita' di attributo e i certificati di cui al comma 5 nell'elenco di cui alla decisione della Commissione europea 16 ottobre 2009, n. 767. 7. Con i provvedimenti di cui al comma 3, sono definite le modalita' operative e le specifiche tecnologiche per l'esercizio dell'attivita' di Autorita' di attributo.