Art. 3 
 
 
                      Certificato di attributo 
 
  1.  Il  terzo  interessato  che  intende  emettere  certificati  di
attributo puo' operare come certificatore accreditato o avvalersi  di
certificatori accreditati. 
  2. Il certificatore al fine di emettere  certificati  di  attributo
agisce come Autorita' di attributo nel rispetto del presente decreto. 
  3. Il certificatore, inserisce nel certificato  gli  attributi  del
titolare dello stesso, secondo modalita' definite  con  provvedimenti
dell'Agenzia per l'Italia digitale e  pubblicati  sul  sito  internet
dello stesso Ente. 
  4. Il formato del certificato  di  attributo  e'  definito  con  il
provvedimento di cui al comma 3. 
  5. Le Autorita' di attributo comunicano  all'Agenzia  per  l'Italia
digitale  la  propria  attivita'  e  forniscono  i   certificati   di
certificazione utilizzati allo scopo. 
  6.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  pubblica  le   informazioni
inerenti le Autorita' di attributo e i certificati di cui al comma  5
nell'elenco di  cui  alla  decisione  della  Commissione  europea  16
ottobre 2009, n. 767. 
  7. Con i  provvedimenti  di  cui  al  comma  3,  sono  definite  le
modalita' operative e  le  specifiche  tecnologiche  per  l'esercizio
dell'attivita' di Autorita' di attributo.