Art. 4 
 
 
                       Revoca degli attributi 
 
  1. Il titolare e il terzo interessato comunicano  al  Certificatore
tempestivamente  e  comunque  non   oltre   le   ventiquattr'ore   il
modificarsi  o  il  venir  meno  delle  circostanze   oggetto   delle
informazioni di cui all'articolo dall'art. 28, comma 3, del CAD. 
  2. Il Certificatore, a seguito di una delle comunicazioni di cui al
comma 1, revoca tempestivamente il certificato di attributo.