Art. 4 Revoca degli attributi 1. Il titolare e il terzo interessato comunicano al Certificatore tempestivamente e comunque non oltre le ventiquattr'ore il modificarsi o il venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui all'articolo dall'art. 28, comma 3, del CAD. 2. Il Certificatore, a seguito di una delle comunicazioni di cui al comma 1, revoca tempestivamente il certificato di attributo.