Art. 6 Formato dell'asserzione 1. Ai fini dell'attestazione delle informazioni di cui al comma 3, dell'art. 28 del CAD, l'Autorita' di attributo produce un'Asserzione nel formato specificato in apposita delibera dell'Agenzia per l'Italia digitale. 2. Per i soggetti appartenenti ad ordini o collegi professionali, l'Asserzione indica l'identificativo univoco del soggetto, corrispondente al codice fiscale, e il codice relativo alla professione e l'eventuale numero di iscrizione all'albo. Per gli ordini o collegi professionali che siano articolati per specializzazioni, ambiti territoriali e sezioni, l'asserzione deve evidenziare tali specificita'. 3. Per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza ovvero aventi qualifica di pubblico ufficiale, l'Asserzione indica l'identificativo univoco del soggetto, corrispondente al codice fiscale, e la specifica qualifica. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 6 settembre 2012 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Profumo Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 317