Art. 6 
 
 
                       Formato dell'asserzione 
 
  1. Ai fini dell'attestazione delle informazioni di cui al comma  3,
dell'art. 28 del CAD, l'Autorita' di attributo produce  un'Asserzione
nel  formato  specificato  in  apposita  delibera  dell'Agenzia   per
l'Italia digitale. 
  2. Per i soggetti appartenenti ad ordini o  collegi  professionali,
l'Asserzione   indica   l'identificativo   univoco   del    soggetto,
corrispondente  al  codice  fiscale,  e  il  codice   relativo   alla
professione e l'eventuale numero  di  iscrizione  all'albo.  Per  gli
ordini   o   collegi   professionali   che   siano   articolati   per
specializzazioni, ambiti territoriali e  sezioni,  l'asserzione  deve
evidenziare tali specificita'. 
  3. Per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza ovvero  aventi
qualifica di pubblico ufficiale, l'Asserzione indica l'identificativo
univoco  del  soggetto,  corrispondente  al  codice  fiscale,  e   la
specifica qualifica. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 6 settembre 2012 
 
                                          p. il Presidente            
                                     del Consiglio dei Ministri,      
                                     il Ministro per la pubblica      
                                 amministrazione e la semplificazione 
                                            Patroni Griffi            
 
  Il Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca 
             Profumo 

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 317