(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
        Requisiti per l'attribuzione del rating di legalita' 
 
1. L'impresa, di cui all'articolo 1, lettera b), che intende ottenere
il rating di legalita' deve presentare all'Autorita' apposita domanda
sottoscritta   dal   legale   rappresentante   e   redatta   mediante
compilazione  del  formulario  pubblicato  sul  sito  dell'Autorita'.
L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica  secondo  le
indicazioni fornite sul sito dell'Autorita'. 
2. L'impresa deve dichiarare: 
a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio  titolare  e
del direttore tecnico non sono state adottate misure  di  prevenzione
personale  e/o  patrimoniale  e  misure   cautelari   personali   e/o
patrimoniali e non e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  o
emesso decreto penale di condanna, oppure  sentenza  di  applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8  giugno
2001, n. 231, e per i reati tributari di cui al  decreto  legislativo
10 marzo 2000, n.  74  e  successive  modifiche;  che  non  e'  stata
iniziata l'azione  penale  ai  sensi  dell'articolo  405  c.p.p.  per
delitti aggravati ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13
maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
b)  se   impresa   collettiva,   che   nei   confronti   dei   propri
amministratori, del direttore generale, del  direttore  tecnico,  del
rappresentante legale nonche' dei soci persone  fisiche  titolari  di
partecipazione  di  maggioranza,  anche  relativa,  non  sono   state
adottate misure di prevenzione personale e/o  patrimoniale  e  misure
cautelari personali e/o  patrimoniali  e  non  e'  stata  pronunciata
sentenza di condanna, o emesso decreto  penale  di  condanna,  oppure
sentenza  di  applicazione  della  pena  su   richiesta,   ai   sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di  cui
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati tributari
di cui al decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  e  successive
modifiche; che  non  e'  stata  iniziata  l'azione  penale  ai  sensi
dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12
luglio 1991, n. 203; 
c) che nei propri confronti non  e'  stata  pronunciata  sentenza  di
condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli  illeciti
amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231; 
d)  di  non  essere  destinataria  di   provvedimenti   di   condanna
dell'Autorita' o della Commissione  europea  per  illeciti  antitrust
gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con  sentenza  passata  in
giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating; 
e)  di  non  essere  destinataria  di  provvedimenti   dell'autorita'
competente di accertamento di un maggior reddito imponibile  rispetto
a quello dichiarato, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza
passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating; 
f)  di  non  essere  destinataria  di  provvedimenti   dell'autorita'
competente di accertamento del mancato rispetto delle  previsioni  di
legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi
di lavoro e di accertamento di  violazioni  in  materia  di  obblighi
retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi  alle
ritenute fiscali concernenti i  propri  dipendenti  e  collaboratori,
divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato
nel biennio precedente la richiesta di rating; 
g) di effettuare pagamenti e  transazioni  finanziarie  di  ammontare
superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite  di
strumenti  di  pagamento  tracciabili,  anche  secondo  le  modalita'
previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio  2011  dell'Autorita'
di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
h)  di  non  essere  destinataria  di  provvedimenti  di  revoca   di
finanziamenti pubblici di cui e' o e' stata beneficiaria, per i quali
non siano  stati  assolti  gli  obblighi  di  restituzione,  divenuti
inoppugnabili o confermati con  sentenza  passata  in  giudicato  nel
biennio precedente la richiesta di rating. 
3. Il rating di legalita' non potra' essere rilasciato  alle  imprese
destinatarie di comunicazioni o informazioni  antimafia  interdittive
in corso di validita'. 
4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza  o  del
provvedimento di condanna, il rating potra' essere rilasciato se: 
a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), non
e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo  405  c.p.p.
per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del  decreto-legge  13
maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991,  n.  203,
non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non
sono stati emessi provvedimenti o  sentenze  di  condanna  anche  non
definitivi ai sensi del presente articolo; 
b) nei confronti dell'impresa  non  sono  state  emesse  sentenze  di
condanna, non sono state adottate misure cautelari di cui al comma 2,
lettera c), del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti
richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale  dissociazione
dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva. 
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b)  e  c),  il
rating potra' essere rilasciato se: 
a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata  affidata
ad  un  custode  o  amministratore  giudiziario  o  finanziario   per
finalita' di continuazione o ripresa dell'attivita' produttiva; 
b) l'impresa sottoposta a  misura  di  prevenzione  patrimoniale  del
sequestro o  della  confisca  ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,  sia  stata  affidata  ad  un  amministratore
giudiziario per finalita' di continuazione o  ripresa  dell'attivita'
produttiva; 
c) i beni  aziendali  oggetto  di  confisca  definitiva  siano  stati
destinati all'affitto o alla vendita in favore di societa' o  imprese
pubbliche  o  private  per  finalita'  di  continuazione  o   ripresa
dell'attivita' produttiva con  provvedimento  dell'Agenzia  nazionale
per  l'amministrazione,  la  gestione  e  la  destinazione  dei  beni
sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  ai  sensi
dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 159.