Art. 2. Requisiti per l'attribuzione del rating di legalita' 1. L'impresa, di cui all'articolo 1, lettera b), che intende ottenere il rating di legalita' deve presentare all'Autorita' apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell'Autorita'. L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorita'. 2. L'impresa deve dichiarare: a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non e' stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche; che non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonche' dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non e' stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modifiche; che non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; c) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorita' o della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating; e) di non essere destinataria di provvedimenti dell'autorita' competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating; f) di non essere destinataria di provvedimenti dell'autorita' competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating; g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalita' previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici; h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui e' o e' stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. 3. Il rating di legalita' non potra' essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validita'. 4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potra' essere rilasciato se: a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo; b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di condanna, non sono state adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il rating potra' essere rilasciato se: a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalita' di continuazione o ripresa dell'attivita' produttiva; b) l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalita' di continuazione o ripresa dell'attivita' produttiva; c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di societa' o imprese pubbliche o private per finalita' di continuazione o ripresa dell'attivita' produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.