Art. 6. Durata, rinnovo, sospensione e revoca 1 Il rating di legalita' ha durata di due anni dal rilascio ed e' rinnovabile su richiesta. 2. In sede di rinnovo, l'impresa invia all'Autorita', nei trenta giorni precedenti la scadenza del periodo di validita' del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2. 3. L'Autorita' delibera sulla richiesta di rinnovo del rating di legalita' applicando il procedimento di cui al precedente articolo 5. 4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, l'Autorita' con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito e' venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l'Autorita' dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione. 5. Al venir meno di uno o piu' dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, l'Autorita' dispone la riduzione del punteggio attribuito. 6. In caso di rinvio a giudizio o di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, l'Autorita' dispone la sospensione del rating sino alla pronuncia di I grado ovvero sino al perdurare dell'efficacia delle misure cautelari. 7. L'Autorita' puo' disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravita' dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e), f) e h), del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell'autorita' giudiziaria. 8. L'Autorita', prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio o di sospensione, comunica all'impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating, alla conferma del punteggio gia' attribuito o che ne comportano la sospensione. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, e' sospeso. In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all'articolo 5 e' interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.