Art. 15 Controllo e verifica degli accessi e delle operazioni svolte sul sistema CERPA 1. L'ufficio del casellario centrale, nel rispetto delle procedure di sicurezza in vigore, cura la registrazione dei dati necessari a garantire: a) la tracciabilita' dei collegamenti telematici attuati tra il sistema ed i sistemi informatici interessati, sia interni che esterni al dominio giustizia; b) l'individuazione di tutti gli utenti che interagiscono con il sistema, ivi compresi gli utenti tecnici appartenenti a ditte esterne incaricate della conduzione e/o manutenzione del sistema; c) la ricostruzione di tutte le operazioni effettuate, in modo da poterle ricondurre all'operatore che le ha eseguite, anche in relazione alla data, all'ora di esecuzione e ai dati oggetto dell'accesso. 2. Per consentire all'amministrazione interessata i controlli sulle attivita' svolte dagli utenti e' istituito il registro informatizzato denominato «Registro degli accessi al SIC» e sono attivati particolari sistemi dall'allarme (c.d. alert) per permettere monitoraggi statistici degli accessi. Attraverso tali controlli, effettuati con cadenza trimestrale anche a campione, potra' essere verificata, in particolare, la rispondenza delle richieste dei certificati ai procedimenti amministrativi correlati. Tenuto conto delle capacita' operative e di elaborazione del sistema CERPA, la disponibilita' per consultare on line il registro puo' essere limitata all'ultimo trimestre. 3. L'integrita' del registro di cui al comma precedente e' verificata, con frequenza mensile, dall'ufficio centrale del casellario che puo' procedere, altresi', alla verifica dei dati trasmessi anche avuto riguardo al contenuto dei certificati inviati. 4. Le registrazioni contenute nei registri previsti dal presente decreto e nei log del sistema sono conservate per un periodo di dieci anni.