IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/50/CE,  relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visti in particolare l'articolo 6 e l'articolo 8, commi 6 e 7,  del
decreto legislativo n. 155/2010, i quali prevedono  l'individuazione,
mediante apposito decreto ministeriale,  di  una  serie  di  stazioni
speciali di misurazione della qualita' dell'aria; 
  Visto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede
l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente,  le
regioni e province autonome e le autorita' competenti in  materia  di
qualita'  dell'aria,  avente  tra  l'altro  il  compito  di   fornire
indirizzi in relazione all'attuazione di tale decreto; 
  Considerato che,  al  fine  di  consentire  l'individuazione  delle
stazioni speciali di misurazione, il Coordinamento  ha  richiesto  ad
autorita' regionali ed enti di ricerca di proporre una o piu' tra  le
proprie stazioni ed ha istituito appositi gruppi di lavoro  destinati
a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria,  quelle  piu'
idonee; 
  Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti  dall'articolo
6,  dall'articolo  8,  commi  6  e  7,  e  dalle   altre   pertinenti
disposizioni del decreto legislativo n. 155/2010 ha rappresentato  il
presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione; 
  Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dai gruppi  di
lavoro, sono state valutate, per ciascun gruppo di stazioni proposte,
l'omogenea distribuzione territoriale  e,  in  relazione  a  ciascuna
stazione proposta,  l'idoneita'  dell'ubicazione  e  della  dotazione
strumentale, anche al fine di assicurare che la selezione rispondesse
ai  principi  generali  di  efficienza,  efficacia  ed   economicita'
previsti dal decreto legislativo n. 155/2010; 
  Considerato che, nell'esecuzione di questa  istruttoria,  e'  stato
inoltre osservato il criterio secondo cui si devono individuare,  ove
tecnicamente possibile, stazioni che possano  essere  utilizzate  per
piu' finalita'  tra  quelle  previste  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo n. 155/2010; 
  Considerato che i gruppi di lavoro istituti per la selezione  delle
stazioni hanno presentato gli  esiti  della  propria  istruttoria  al
Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole; 
  Considerato  che,  in  riferimento  all'ozono,   le   stazioni   da
individuare  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma   6,   del   decreto
legislativo n. 155/2010 sono solo  quelle  relative  a  zone  in  cui
sussiste, in  almeno  uno  dei  cinque  anni  civili  precedenti,  il
superamento degli obiettivi a lungo termine previsti dal decreto,  in
quanto non esistono, in Italia, zone caratterizzate  dall'assenza  di
superamenti di tale limite; 
  Considerato  che,  con  successivo  decreto  ministeriale,  saranno
definiti  i  metodi  di  campionamento  e  analisi,  ove  non  ancora
individuati dalla vigente normativa, e le prescrizioni necessarie per
la comunicazione dei dati relativi alle stazioni speciali; 
  Sentita la Conferenza Unificata di cui al  decreto  legislativo  n.
281/97, la quale ha espresso il proprio parere nella  seduta  del  21
giugno 2012 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  le   stazioni   speciali   di
misurazione della qualita' dell'aria previste dall'articolo 6,  comma
1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13  agosto
2010, n. 155. 
  2. Con successivo  decreto  si  provvede  alla  applicazione  delle
ulteriori disposizioni richieste dall'articolo 6 e  dell'articolo  8,
commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, alla specifica  dei
formati da utilizzare per la comunicazione prevista dall'articolo 19,
comma 1, lettera d) ed e) dello stesso  decreto  ed  alla  fissazione
della data di avvio delle attivita'.