Art. 2 (Procedimento di decadenza) 1. La CONSOB, entro centoventi giorni dal ricevimento ovvero dall'acquisizione di documentazione e informazioni circostanziate, avvia il procedimento ove verifichi l'eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilita'. 2. Nei casi in cui l'eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilita' deve essere valutata anche dalla Banca d'Italia o dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ovvero da entrambe le Autorita', l'avvio del procedimento e' disposto dalla CONSOB previo coordinamento con le altre Autorita' competenti, secondo le modalita' indicate nel Protocollo d'intesa del 14 giugno 2012. 3. Il procedimento si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla data indicata nella comunicazione di avvio del procedimento. 4. I destinatari della comunicazione indicati al comma 2 hanno facolta' di presentare memorie scritte e documenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 5. Nel corso del procedimento, qualora la valutazione coinvolga la competenza anche di Banca d'Italia o dell'IVASS ovvero da entrambe le Autorita', la CONSOB trasmette alle altre Autorita' competenti le richieste inviate, le informazioni e i documenti ricevuti dai soggetti interessati e si confronta con le altre Autorita' competenti sugli esiti dell'attivita' istruttoria, in tempo utile, prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento.