(Allegato-art. 2)
 
                               Art. 2 
 
                     (Procedimento di decadenza) 
 
  1. La  CONSOB,  entro  centoventi  giorni  dal  ricevimento  ovvero
dall'acquisizione di documentazione  e  informazioni  circostanziate,
avvia il procedimento ove verifichi l'eventuale  sussistenza  di  una
situazione di incompatibilita'. 
  2. Nei casi in cui l'eventuale sussistenza  di  una  situazione  di
incompatibilita' deve essere valutata anche dalla  Banca  d'Italia  o
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ovvero  da
entrambe le Autorita', l'avvio del  procedimento  e'  disposto  dalla
CONSOB  previo  coordinamento  con  le  altre  Autorita'  competenti,
secondo le modalita' indicate nel Protocollo d'intesa del  14  giugno
2012. 
  3. Il procedimento si conclude entro il termine di sessanta  giorni
dalla data indicata nella 
  comunicazione di avvio del procedimento. 
  4. I destinatari della comunicazione  indicati  al  comma  2  hanno
facolta' di presentare memorie scritte e documenti entro  il  termine
di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 5.  Nel
corso  del  procedimento,  qualora  la   valutazione   coinvolga   la
competenza anche di Banca d'Italia o dell'IVASS ovvero da entrambe le
Autorita', la CONSOB trasmette alle  altre  Autorita'  competenti  le
richieste  inviate,  le  informazioni  e  i  documenti  ricevuti  dai
soggetti interessati e si confronta con le altre Autorita' competenti
sugli esiti dell'attivita' istruttoria, in tempo utile,  prima  della
scadenza del termine di conclusione del procedimento.