(Allegato-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
             (Sospensione dei termini del procedimento) 
 
  1.  Ferme  restando  le  ipotesi  di   sospensione   previste   dal
regolamento generale sui procedimenti  amministrativi  approvato  con
delibera  n.  18388  del  28  novembre  2012,  il  termine   di   cui
all'articolo 2, comma 3, e' sospeso: 
  a) per  acquisire  documentazione  o  informazioni  necessarie  per
l'istruzione del procedimento. In tal caso,  il  termine  e'  sospeso
dalla data della richiesta e fino  alla  data  di  ricevimento  degli
elementi oggetto della stessa; 
  b) per acquisire il parere all'Autorita' Garante della  Concorrenza
e del Mercato (AGCM) qualora nel  corso  del  procedimento  si  renda
necessario effettuare  una  valutazione  in  merito  ai  mercati  del
prodotto o  geografici  ovvero  alla  sussistenza  di  situazioni  di
controllo secondo la disciplina prevista dalla legge 10 ottobre 1990,
n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"
e successive modificazioni. In tal caso, il termine e' sospeso  dalla
data della richiesta e fino  alla  data  di  ricevimento  del  parere
rilasciato nei termini e secondo le modalita' previste  dall'articolo
7 del Protocollo d'intesa del 14 giugno 2012; 
  c)  se  la  decadenza  deve  essere  pronunciata  da  piu'  di  una
Autorita', quando la Banca d'Italia  o  l'IVASS  abbiano  sospeso  il
procedimento  di  propria  competenza  per   cause   previste   dalla
rispettiva disciplina. In tal caso, il termine e' sospeso dalla  data
in cui la CONSOB riceve  comunicazione  della  sospensione  da  parte
dell'Autorita' procedente e fino al termine della stessa. 
  2. La CONSOB comunica agli interessati la data di inizio e  termine
della sospensione.