Art. 3 (Sospensione dei termini del procedimento) 1. Ferme restando le ipotesi di sospensione previste dal regolamento generale sui procedimenti amministrativi approvato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012, il termine di cui all'articolo 2, comma 3, e' sospeso: a) per acquisire documentazione o informazioni necessarie per l'istruzione del procedimento. In tal caso, il termine e' sospeso dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento degli elementi oggetto della stessa; b) per acquisire il parere all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) qualora nel corso del procedimento si renda necessario effettuare una valutazione in merito ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla sussistenza di situazioni di controllo secondo la disciplina prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" e successive modificazioni. In tal caso, il termine e' sospeso dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento del parere rilasciato nei termini e secondo le modalita' previste dall'articolo 7 del Protocollo d'intesa del 14 giugno 2012; c) se la decadenza deve essere pronunciata da piu' di una Autorita', quando la Banca d'Italia o l'IVASS abbiano sospeso il procedimento di propria competenza per cause previste dalla rispettiva disciplina. In tal caso, il termine e' sospeso dalla data in cui la CONSOB riceve comunicazione della sospensione da parte dell'Autorita' procedente e fino al termine della stessa. 2. La CONSOB comunica agli interessati la data di inizio e termine della sospensione.