Art. 2 
 
 
                           Prezzi speciali 
 
  1.  Qualora  Poste  Italiane  applichi  prezzi  speciali,   ridotti
rispetto ai prezzi di cui all'Allegato 1 della presente delibera,  e'
tenuto a rispettare i principi di cui all'art. 13,  comma  3-bis  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 
  2.  I  prezzi  speciali  di  cui  al  comma  1,  nonche'  eventuali
condizioni  associate,  ed  ogni  loro  successiva  variazione,  sono
comunicati all'Autorita' e  resi  pubblici  sul  sito  web  di  Poste
Italiane.