Art. 2 Prezzi speciali 1. Qualora Poste Italiane applichi prezzi speciali, ridotti rispetto ai prezzi di cui all'Allegato 1 della presente delibera, e' tenuto a rispettare i principi di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 2. I prezzi speciali di cui al comma 1, nonche' eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorita' e resi pubblici sul sito web di Poste Italiane.