Art. 3 
 
 
         Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico 
 
  Il  Dipartimento  del  Tesoro  potra'  effettuare   operazioni   di
ristrutturazione  del  debito  pubblico  su  base  consensuale.  Tali
operazioni di ristrutturazione non sono da intendersi quali modifiche
dei termini e delle condizioni dei singoli prestiti disposte in  modo
unilaterale dall'autorita' emittente. 
  Le  predette  operazioni,  incluse  quelle  effettuate   attraverso
l'utilizzo di strumenti derivati concluse nell'ambito  degli  accordi
di cui al successivo art. 5, avranno come obiettivi, sulla base delle
informazioni  disponibili  e  delle   condizioni   di   mercato,   il
contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la  protezione
dai rischi di mercato e di rifinanziamento e  il  buon  funzionamento
del mercato secondario dei titoli di Stato. 
  Le operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di
titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della
ristrutturazione del debito  pubblico,  dall'art.  3  del  D.P.R.  n.
398/2003 citato in premessa, verranno disposte dal Direttore Generale
del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II. 
  Il Dipartimento  del  Tesoro  potra'  procedere  ad  operazioni  di
riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo
pari  al  40%  dell'ammontare  nominale  in  circolazione   di   ogni
emissione. 
  Il Dipartimento del Tesoro potra', altresi', effettuare  operazioni
di scambio accettando, in pagamento dei titoli in  emissione,  titoli
di Stato di qualunque durata. 
  Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso  anticipato
di  titoli  saranno  ammessi   a   partecipare   esclusivamente   gli
«Specialisti in titoli di Stato»,  come  definiti  dall'art.  23  del
decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 216. 
  In forza dell'art. 3, comma 2, del citato D.P.R. n. 398 del 2003, i
pagamenti conseguenti alle operazioni di  cui  al  presente  articolo
potranno avvenire anche in deroga a quanto  stabilito  dall'art.  24,
comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  in  considerazione
delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operativita'.