Art. 5 
 
 
Accordi connessi  con  l'attivita'  di  ristrutturazione  del  debito
                              pubblico 
 
  Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua  delega,  il  Direttore
della Direzione II, potra' stipulare i contratti  -  quadro  I.S.D.A.
Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro  altro  allegato,
compreso quello che disciplina gli accordi di prestazione di garanzia
di  cui  all'art.  4,  terzo  comma  (Credit   Support   Annex)   che
intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e  le
istituzioni  finanziarie  controparti  di  operazioni  in   strumenti
derivati,  nonche'  ogni  altro  accordo  connesso,   preliminare   o
conseguente alla gestione del debito, ivi  compresi  quelli  relativi
alle operazioni di cui all'art. 3. 
  Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua  delega,  il  Direttore
della Direzione II, firmera' gli accordi relativi ad ogni  operazione
di ristrutturazione.