L'ISTITUTO  PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E   DI
                        INTERESSE COLLETTIVO 
 
  Vista  la  legge  12  agosto,  1982,  n.  576,  e   le   successive
disposizioni modificative ed integrative, recante  la  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  le
successive  disposizioni  modificative  ed  integrative,  recante  il
Codice delle assicurazioni private  e,  in  particolare,  l'art.  44,
comma 1, l'art. 46, commi  2,  3  e  5,  l'art.  66-quater  e  l'art.
66-sexies commi 2 e 4; 
  Visto il Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre  2009  recante
adeguamento all'inflazione di taluni importi  per  la  determinazione
del margine di solvibilita' ai  sensi  dell'art.  46,  comma  5,  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e  11
del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008; 
  Visto il Provvedimento ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010  recante
adeguamento all'inflazione dell'importo della quota  di  garanzia  ai
sensi  dell'art.  66-sexies,  comma  4,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209. Modifica all'art. 81  del  Regolamento  ISVAP
del 10 marzo 2010 n. 33. Modifica  all'allegato  I  al  Provvedimento
ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 e le  successive
disposizioni modificative ed integrative, concernente il  Margine  di
solvibilita' delle imprese di assicurazione  di  cui  al  Titolo  III
(Esercizio  dell'attivita'  assicurativa),  Capo   VI   (margine   di
solvibilita') e all'art. 223 (Misure di  intervento  a  tutela  della
solvibilita' prospettica dell'impresa di assicurazione)  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare gli  articoli
5 e 11; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 33  del  10  marzo  2010  concernente
l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione di  cui  ai
Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209 - Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'art. 81; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 43 del  12  luglio  2012  concernente
l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di  valutazione
dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione  europea
introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto  legge  29
novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti  per  il  sostegno  a
famiglie, lavoro, occupazione ed  imprese  convertito  con  legge  28
gennaio 2009, n. 2; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti  per  la  revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche'
misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore
bancario; 
  Vista la comunicazione  2011/C  365/06  della  Commissione  europea
riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni  importi  previsti
dalle  direttive  sull'assicurazione  vita  e  non   vita   che,   in
particolare, fissa in Euro 3.700.000 l'importo minimo  del  fondo  di
garanzia per i rami vita di  cui  all'art.  29,  paragrafo  2,  della
direttiva 2002/83/CE, nonche' in Euro 2.500.000 e in  Euro  3.700.000
gli importi minimi  relativi  ai  rami  danni  di  cui  all'art.  17,
paragrafo 2,  della  direttiva  73/239/CEE.  La  comunicazione  fissa
inoltre in 61.300.000 e in  42.900.000  l'ammontare  delle  quote  di
premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del  margine  di
solvibilita' di cui all'art. 16-bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva
73/239/CEE; 
  Vista la comunicazione  2011/C  365/05  della  Commissione  europea
riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni  importi  previsti
dalla direttiva relativa alla riassicurazione  che,  in  particolare,
fissa in Euro  3.400.000  l'importo  minimo  del  fondo  di  garanzia
previsto dall'art. 40, paragrafo 2, della direttiva 2005/68/CE; 
 
                               Adotta 
                      il seguente provvedimento 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Adeguamento degli importi 
 
  1. Le imprese di  assicurazione,  al  fine  di  tener  conto  delle
variazioni dell'indice europeo dei prezzi al  consumo  pubblicato  da
Eurostat, adeguano gli importi  relativi  alla  determinazione  della
quota di garanzia e del  margine  di  solvibilita'  come  di  seguito
indicato: 
    a) l'importo minimo della  quota  di  garanzia  dell'impresa  che
esercita i rami vita, fissato dall'art.  46,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209  ed  elevato  dal  provvedimento
ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 in Euro 3.500.000 e' aumentato  ad
Euro 3.700.000; 
    b) l'importo minimo della  quota  di  garanzia  dell'impresa  che
esercita i rami danni, fissato dall'art. 46,  comma  3,  del  decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  ed  elevato   dal   citato
Provvedimento  ISVAP  ad  Euro  2.300.000,  e'  aumentato   ad   Euro
2.500.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio  dei  rami
10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui  all'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 la quota di garanzia non puo' in
nessun caso essere inferiore ad Euro 3.700.000; 
    c) l'importo della quota  di  premi  o  contributi  ai  fini  del
calcolo del margine di solvibilita' fissato  dall'art.  7,  comma  1,
lettera b) del Regolamento ISVAP n. 19 del  14  marzo  2008  in  Euro
57.500.000 e' aumentato ad Euro 61.300.000; 
    d) l'importo della quota di sinistri  ai  fini  del  calcolo  del
margine di solvibilita' fissato dall'art.  8,  comma  2,  del  citato
Regolamento ISVAP in Euro 40.300.000 e' aumentato ad Euro 42.900.000.