Art. 3 Adeguamento degli importi per le imprese di riassicurazione 1. Le imprese di riassicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilita' nel seguente modo: a) l'importo minimo della quota di garanzia fissato dall'art. 66-sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in Euro 3.000.000, ed elevato dal Provvedimento ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 ad Euro 3.200.000, e' aumentato ad Euro 3.400.000; b) l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilita' fissato dall'art. 77, comma 1, lettera b), del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in Euro 57.500.000 e' aumentato ad Euro 61.300.000; c) l'importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilita' fissato dall'art. 78, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in Euro 40.300.000 e' aumentato a Euro 42.900.000.