Art. 3 
 
 
     Adeguamento degli importi per le imprese di riassicurazione 
 
  1. Le imprese di riassicurazione, al  fine  di  tener  conto  delle
variazioni dell'indice europeo dei prezzi al  consumo  pubblicato  da
Eurostat, adeguano gli importi  relativi  alla  determinazione  della
quota di garanzia e del margine di solvibilita' nel seguente modo: 
    a) l'importo minimo della quota  di  garanzia  fissato  dall'art.
66-sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209
in Euro 3.000.000, ed elevato dal Provvedimento ISVAP n. 2833 del  14
settembre 2010 ad Euro 3.200.000, e' aumentato ad Euro 3.400.000; 
    b) l'importo della quota  di  premi  o  contributi  ai  fini  del
calcolo del margine di solvibilita' fissato dall'art.  77,  comma  1,
lettera b), del Regolamento ISVAP n. 33 del 10  marzo  2010  in  Euro
57.500.000 e' aumentato ad Euro 61.300.000; 
    c) l'importo della quota di sinistri  ai  fini  del  calcolo  del
margine  di  solvibilita'  fissato  dall'art.  78,   comma   2,   del
Regolamento ISVAP n. 33 del 10  marzo  2010  in  Euro  40.300.000  e'
aumentato a Euro 42.900.000.