IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                                e con 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
  Vista la direttiva 2006/32/CE del  5  aprile  2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio concernente  l'efficienza  degli  usi  finali
dell'energia e i  servizi  energetici  e  recante  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio; 
  Vista la direttiva 2009/28/CE del 23  aprile  2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto
legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE  ed
in particolare: 
  l'art. 28, commi 1 e 2,  il  quale  prevede  che  con  decreti  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  previa  intesa  con   la   Conferenza   unificata,   sono
incentivati la produzione di energia termica da fonti  rinnovabili  e
gli  interventi  di  efficienza  energetica  di  piccole   dimensioni
realizzati in data successiva al 31  dicembre  2011,  stabilendone  i
criteri; 
  l'art. 23, comma 3,  il  quale  prevede  condizioni  ostative  alla
percezione degli incentivi per i  soggetti  che,  in  relazione  alla
richiesta  di  qualifica  degli  impianti  o  di   erogazione   degli
incentivi, abbiano fornito dati o  documenti  non  veritieri,  ovvero
abbiano reso dichiarazioni false o mendaci; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge
22 dicembre 2011,  n.  214,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei  conti  pubblici»  ed  in
particolare  l'art.  4  riguardante  detrazioni  per  interventi   di
ristrutturazione,  di  efficientamento   energetico   e   per   spese
conseguenti a calamita' naturali; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 134, che proroga al  30  giugno  2013  le  detrazioni
fiscali per interventi di efficientamento energetico di cui  all'art.
1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,  n.
59, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1,  lettere
a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul  rendimento  energetico  in
edilizia»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  19   maggio   2010   sulla   prestazione   energetica
nell'edilizia; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo
2008 concernente la definizione dei valori limite  di  fabbisogno  di
energia  primaria  annuo  e   di   trasmittanza   termica   ai   fini
dell'applicazione dei commi 344 e 345 del predetto art. 1 della legge
n. 296/2006, e successive modificazioni; 
  Visto il Piano di azione  nazionale  per  le  energie  rinnovabili,
adottato ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/28/CE e  trasmesso
alla Commissione europea il 31 luglio 2010  che,  in  linea  con  gli
impegni assunti in sede europea, indica le  misure  al  2020  per  il
raggiungimento dell'obiettivo del 17%  di  produzione  energetica  da
fonti rinnovabili e un livello di consumi finali lordi nel limite  di
133 milioni di tonnellate equivalenti di  petrolio,  evidenziando  il
ruolo  che  nel  conseguimento  dell'obiettivo  e'  attribuito   alla
produzione  di  energia  termica  da  rinnovabili  e   all'efficienza
energetica; 
  Visto  il  Piano  europeo   di   efficienza   energetica   2011   -
comunicazione 8 marzo 2011 della Commissione al  Parlamento  europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e  al  Comitato
delle regioni - che, nel confermare il ruolo centrale dell'efficienza
energetica per  il  conseguimento  degli  obiettivi  della  strategia
«Europa 2020», segnala la necessita', per  i  Paesi  europei,  di  un
impegno rafforzato per raggiungere gli  obiettivi  di  efficienza  al
2020; 
  Visto il Piano di azione italiano per l'efficienza energetica  2011
che fornisce lo stato di avanzamento al 2010 nel conseguimento  degli
obiettivi di efficienza energetica definiti nel precedente  Piano  di
azione del 2007 e indica le aree in cui  intervenire  per  conseguire
gli obiettivi al 2016 e al 2020; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli  obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza  energetica  negli  usi
finali di energia,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999,  n.  79»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli  obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che  l'11  settembre  2012  il  Parlamento  europeo  ha
approvato la nuova direttiva europea sull'efficienza  energetica  che
riprende le indicazioni del Piano europeo  di  efficienza  energetica
2011  e   formula   specifiche   disposizioni   per   la   promozione
dell'efficienza energetica,  attribuendo  un  ruolo  importante  alla
riqualificazione energetica degli immobili pubblici ed agli  acquisti
pubblici di apparecchiature ad alta efficienza energetica; 
  Ritenuto che le diagnosi e le certificazioni energetiche  siano  un
valido strumento  per  assicurare  l'efficacia  e  la  sostenibilita'
finanziaria degli interventi di cui al presente decreto; 
  Considerata la necessita' di assicurare coerenza al  sistema  degli
incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei  contributi
di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui
all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge del 27 dicembre 2007,  n.
296, e dei certificati bianchi; 
  Considerata la semplificazione procedurale adottata con  l'art.  1,
comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l'art. 31 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, in merito alla certificazione energetica
per l'accesso alle detrazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296; 
  Considerato che, in base all'art. 28  del  decreto  legislativo  n.
28/2011, l'incentivo e' commisurato all'energia termica  prodotta  da
fonti rinnovabili,  ovvero  ai  risparmi  energetici  generati  dagli
interventi e puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi che
non accedono ad altri incentivi  statali,  fatti  salvi  i  fondi  di
garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse; 
  Considerato che le pubbliche amministrazioni non possono  avvalersi
delle detrazioni fiscali e che, per tali soggetti, risulta  complesso
l'accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi; 
  Considerata  necessaria  una  fase  di  prima  applicazione  e   di
monitoraggio dei risultati e delle risposte  ottenute  con  il  nuovo
regime  di  incentivi  oggetto  del  presente  decreto,  al  fine  di
determinare i contingenti per ciascuna applicazione di  cui  all'art.
28, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 28/2011; 
  Ritenuto di definire il perimetro degli  interventi  oggetto  degli
incentivi disposti  dal  presente  decreto  in  modo  da  creare  uno
strumento unico ed omogeneo, nonche' di maggiore efficacia, per tutti
gli interventi di produzione di  energia  termica  rinnovabile  e  da
evitare  sovrapposizioni  con   gli   interventi   per   l'efficienza
energetica negli edifici che possono essere oggetto delle  detrazioni
fiscali, anche al fine di ridurre il costo gestionale e dei controlli
e l'onere ricadente sulle tariffe del gas naturale; 
  Ritenuto che i successivi decreti  di  aggiornamento  previsti  nel
decreto legislativo  n.  28/2011  potranno  considerare  un'eventuale
modifica dell'ambito di applicazione del presente decreto,  anche  in
considerazione  dell'evoluzione  della  normativa  sulle   detrazioni
fiscali; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del  6
dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo  n.  28/2011,
il presente decreto  disciplina  l'incentivazione  di  interventi  di
piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e  per
la produzione di  energia  termica  da  fonti  rinnovabili,  come  di
seguito definiti, realizzati a decorrere dall'entrata in  vigore  del
presente  decreto,  ai  fini  del  raggiungimento   degli   obiettivi
specifici previsti dai Piani di azione per le energie  rinnovabili  e
per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 28/2011. 
  2. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono
sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza,  con
il Ministro delle politiche agricole e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma  2,
lettera g) del decreto legislativo n. 28/2011. 
  3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di  un  impegno  di
spesa annua cumulata  pari  a  200  milioni  di  euro  per  incentivi
riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare  da  parte  dei
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), non  sono  accettate
ulteriori richieste di accesso agli  incentivi  di  cui  al  presente
decreto, da parte  di  tali  soggetti,  fino  all'entrata  in  vigore
dell'aggiornamento di cui al comma 2. 
  4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di  un  impegno  di
spesa annua cumulata  pari  a  700  milioni  di  euro  per  incentivi
riconosciuti ad interventi realizzati da parte  di  soggetti  di  cui
all'art. 3,  comma  1,  lettera  b),  non  sono  accettate  ulteriori
richieste di accesso agli incentivi di cui al  presente  decreto,  da
parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento
di cui al comma 2.