Art. 2 Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Valgono, inoltre, le definizioni di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e, per le parti non incompatibili con il presente decreto, le definizioni di cui all'allegato A della delibera dell'Autorita' per l'energia e il gas del 27 ottobre 2011, EEN 9/11, fino alla pubblicazione del decreto di cui all'art. 6, comma 2. 2. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni: a) «energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale»: si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti; b) «energia elettrica distribuita da un distributore»: si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo; c) «obblighi quantitativi nazionali»: e' la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elettrica e gas naturale, calcolati in relazione al valore medio del coefficiente di durabilita' pari a 2,5 cosi' come da premessa al presente decreto; d) «grandi progetti»: progetti di efficientamento energetico realizzati su infrastrutture, su processi industriali o relativi ad interventi realizzati nel settore dei trasporti, che generano, nell'arco di un anno dalla loro implementazione, risparmi, anche potenziali, superiori o uguali a 35000tep; e) «soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager»: sono i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 10/1991, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia; f) «vita tecnica»: dell'intervento e' il numero di anni successivi alla realizzazione dell'intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia; g) «vita utile» : dell'intervento e' il numero di anni previsti all'art. 4, commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, all'art. 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.