Art. 5 Responsabilita' gestionali del GSE 1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2011, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, e' trasferita al GSE. 2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas trasferisce al GSE, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le informazioni disponibili per ciascun progetto presentato nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e rende operativo l'utilizzo delle banche dati e degli altri strumenti gestionali esistenti, necessari a dare continuita' all'azione amministrativa, assicurando allo stesso GSE, attraverso i propri uffici, assistenza tecnica nell'attivita' di valutazione e certificazione dei risparmi per il primo anno di attuazione del presente decreto. Inoltre, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas garantisce la valutazione e la certificazione dei risparmi correlati alle richieste presentate prima della data del trasferimento della gestione al GSE, e conclude i procedimenti amministrativi relativi ai progetti e alle richieste in corso di valutazione alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali sia stata completata alla medesima data l'istruttoria tecnica, possibilmente entro il termine di cui al comma 1. 2. Il GSE pubblica sul portale le schede tecniche utili ai fini dell'accesso al meccanismo di cui al presente decreto, ivi comprese le nuove schede approvate in base all'art. 12.