Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,  pari  a  4
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2013,  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31  marzo  2011,
          n. 34 (Disposizioni urgenti in  favore  della  cultura,  in
          materia  di  incroci  tra  settori  della  stampa  e  della
          televisione,    di    razionalizzazione    dello    spettro
          radioelettrico, di  abrogazione  di  disposizioni  relative
          alla  realizzazione  di   nuovi   impianti   nucleari,   di
          partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per
          gli enti del Servizio  sanitario  nazionale  della  regione
          Abruzzo), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
          maggio 2011, n. 75, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Intervento finanziario dello Stato  in  favore
          della cultura).  -  1.  In  attuazione  dell'art.  9  della
          Costituzione, a decorrere dall'anno 2011: 
                a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
          1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; 
                b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per  la
          manutenzione e la conservazione dei beni culturali; 
                c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
          per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 
              2. All'art. 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13
          dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte  le  seguenti
          parole: ", nonche' il fondo di cui  alla  legge  30  aprile
          1985, n. 163, e le risorse destinate alla  manutenzione  ed
          alla conservazione dei beni culturali". 
              3. All'art. 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.
          225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera
          b) del comma 4-quater. 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e  dal  comma  3,
          pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a  90  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2012 e  2013,  si  provvede
          mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina
          e  sulla  benzina   con   piombo,   nonche'   dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni, in modo  tale  da  compensare  il
          predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di  cui
          all'ultimo  periodo   del   presente   comma.   La   misura
          dell'aumento e' stabilita con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane da adottare  entro  sette  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto;  il
          provvedimento e' efficace dalla data di  pubblicazione  sul
          sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai  sensi
          del presente comma ed agli aumenti  eventualmente  disposti
          ai sensi dell'art. 5, comma  5-quinquies,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, non si applica l'art. 1, comma  154,
          secondo periodo, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662;
          inoltre, nei confronti dei  soggetti  di  cui  all'art.  5,
          comma 1,  limitatamente  agli  esercenti  le  attivita'  di
          trasporto merci con veicoli di  massa  massima  complessiva
          pari  o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,   del
          decreto-legge 28 dicembre 2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2002,  n.  16,  il
          maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
          con le modalita' previste dall'art. 6,  comma  2,  primo  e
          secondo periodo, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
          n. 26. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a disporre, con propri decreti,  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.».