Art. 2 Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2013 1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2013 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto garantita da Tema, comprensiva della capacita' relativa alle linee esentate dalla disciplina di accesso a terzi ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005, in considerazione delle modalita' di allocazione disciplinate dai singoli decreti di esenzione. 2. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2013 sulla frontiera elettrica con la Svizzera e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna, al netto: a) della capacita' relativa alle linee esentate dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto 21 ottobre 2005; b) della capacita' riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte italiana: di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2011, riservata alla societa' Raetia Energie AG, ai sensi della direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Terna del 5 marzo 2010; delle riserve di cui all'art. 3. 3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della capacita' di trasporto garantita sulla rete.