Art. 5 Convegni Saranno presi in esame esclusivamente i convegni propriamente detti e pertanto non saranno considerati: corsi di formazione; iniziative attinenti unicamente alla vita dell'ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale; presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa, premi. La domanda, compilata secondo le modalita' di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovra' essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti prodotti in unica copia e firmati in originale dal legale rappresentante: a) relazione illustrativa, programma e relatori del convegno per il quale si chiede il contributo; b) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative al convegno; c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore eventuali atti o pubblicazioni relativi all'iniziativa, nonche' - entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo - il rendiconto definitivo delle entrate e delle spese sostenute; d) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore anche sul proprio sito istituzionale.