Art. 5 
 
 
                              Convegni 
 
  Saranno presi in esame esclusivamente i convegni propriamente detti
e pertanto non saranno considerati: 
  corsi di formazione; 
  iniziative attinenti unicamente alla vita  dell'ente  proponente  o
concernenti temi di scarsa rilevanza culturale; 
  presentazione  di  volumi,  manifestazioni  di   semplice   valenza
informativo/divulgativa o celebrativa, premi. 
  La domanda, compilata secondo le modalita'  di  cui  ai  precedenti
articoli  2  e  3,  dovra'  essere  obbligatoriamente  corredata  dai
seguenti documenti prodotti in unica copia e firmati in originale dal
legale rappresentante: 
  a) relazione illustrativa, programma e relatori del convegno per il
quale si chiede il contributo; 
  b) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle  voci  di
entrata e di spesa relative al convegno; 
  c)  dichiarazione  con  la  quale  il  richiedente  si  impegna   a
trasmettere alla Direzione generale per le biblioteche  gli  istituti
culturali ed il  diritto  d'autore  eventuali  atti  o  pubblicazioni
relativi all'iniziativa, nonche' - entro e non  oltre  il  30  giugno
dell'anno successivo a  quello  di  presentazione  della  domanda  di
contributo - il rendiconto definitivo delle  entrate  e  delle  spese
sostenute; 
  d)  dichiarazione   di   impegno   a   fornire   adeguato   risalto
all'iniziativa realizzata con il contributo erogato  dalla  Direzione
generale per le biblioteche, gli istituti  culturali  ed  il  diritto
d'autore anche sul proprio sito istituzionale.