(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                          ORGANI COLLEGIALI 
 
 
Art.6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in  L.
122/2010: "...la partecipazione  agli  organi  collegiali,  anche  di
amministrazione, degli  enti,  che  comunque  ricevono  contributi  a
carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi  dei
predetti enti e' onorifica; essa puo'  dar  luogo  esclusivamente  al
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa  vigente;
qualora siano  gia'  previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera. La violazione  di
quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale
e gli atti  adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli  organismi
pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano
a quanto disposto dal presente comma non  possono  ricevere,  neanche
indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico  delle  pubbliche
finanze,  salva  l'eventuale  devoluzione,  in  base   alla   vigente
normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. La disposizione del presente comma  non  si  applica
agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e  dal  D.Lgs.
165/2001, e comunque alle universita', enti e fondazioni di ricerca e
organismi  equiparati,  alte  camere  di  commercio,  agli  enti  del
servizio sanitario nazionale, agli  enti  indicati  nella  tabella  C
della legge finanziaria ed agli enti previdenziali  ed  assistenziali
nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale,  agli
enti  pubblici  economici  individuati  con  decreto  del   Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta  del  Ministero  vigilante,
nonche' alle societa'. 
Art.6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in  L.
122/2010 "... a decorrere  dal  10  gennaio  2011  le  indennita',  i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o  le  altre  utilita'  comunque
denominate, corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al
comma 3 dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009 n.  196,  incluse  le
autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di   indirizzo,
direzione  e  controllo,  consigli  di   amministrazione   e   organi
collegiali  comunque  denominati  e  ai  titolari  di  incarichi   di
qualsiasi  tipo,  sono  automaticamente  ridotte  del  10  per  cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile  2010,  come
ridotti ai sensi del presente comma. 
 
La disposizione non si applica a: 
 
1. enti previsti nominativamente dal  D.Lgs.  300/1999  (Ministeri  e
Dipartimenti); 
2.  amministrazioni  previste  nominativamente  dal  D.Lgs.  165/2001
(Amministrazioni Pubbliche); 
3. universita'; 
4. enti e fondazioni di ricerca ed organismi equiparati; 
5. camere di commercio; 
6. enti del Servizio Sanitario Nazionale; 
7. enti, istituti, associazioni, fondazioni  ed  altri  organismi  di
competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
8. enti previdenziali e assistenziali; 
9. ONLUS; 
10. associazioni di promozione sociale (art. 2, comma 1, L.  383/2000
e art. 2, comma 1, L.R. 7/2006) 
11.  enti  pubblici  economici  individuati  con  decreto   Ministero
dell'Economia e delle Finanze; 
12. societa'. 
 
Si precisa in ultima istanza che in base alla circolare n.33 del 2011
della R.G.S. e il successivo decreto legge 9.02.2012,  n.5,  art.  35
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012,  e'  stata  chiarita  la
disposizione di cui all'art.6, comma 2 del decreto legge  n.  78/2010
convertito in legge n. 122/2010 nel senso che "il carattere onorifico
della partecipazione agli organi collegiali e  della  titolarita'  di
organi degli enti che comunque ricevono  contributi  a  carico  della
finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai  collegi  dei
Revisori dei Conti e sindacali e dai revisori dei conti".