Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico ORGANI COLLEGIALI Art.6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010: "...la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 165/2001, e comunque alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonche' alle societa'. Art.6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010 "... a decorrere dal 10 gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. La disposizione non si applica a: 1. enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 (Ministeri e Dipartimenti); 2. amministrazioni previste nominativamente dal D.Lgs. 165/2001 (Amministrazioni Pubbliche); 3. universita'; 4. enti e fondazioni di ricerca ed organismi equiparati; 5. camere di commercio; 6. enti del Servizio Sanitario Nazionale; 7. enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 8. enti previdenziali e assistenziali; 9. ONLUS; 10. associazioni di promozione sociale (art. 2, comma 1, L. 383/2000 e art. 2, comma 1, L.R. 7/2006) 11. enti pubblici economici individuati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze; 12. societa'. Si precisa in ultima istanza che in base alla circolare n.33 del 2011 della R.G.S. e il successivo decreto legge 9.02.2012, n.5, art. 35 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, e' stata chiarita la disposizione di cui all'art.6, comma 2 del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nel senso che "il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei Revisori dei Conti e sindacali e dai revisori dei conti".