Art. 3 
 
  1. L'OIM  (Organizzazione  Internazionale  per  le  Migrazioni)  e'
autorizzata, sino al 30 giugno 2013, a proseguire le attivita' di cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri
n. 3958  del  10  agosto  2011,  nell'ambito  delle  risorse  residue
assegnate ai sensi dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3958 del  10  agosto  2011  e  dell'art.  8
dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione  civile  n.
24 del 9 novembre 2012.