Art. 3 1. L'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e' autorizzata, sino al 30 giugno 2013, a proseguire le attivita' di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3958 del 10 agosto 2011, nell'ambito delle risorse residue assegnate ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3958 del 10 agosto 2011 e dell'art. 8 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 24 del 9 novembre 2012.