Art. 8 
 
  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2013  il  Direttore  generale  del
Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato  regionale  all'energia
dei  servizi  di  pubblica  utilita'  della  regione   Siciliana   e'
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative  finalizzate
al definitivo subentro  della  regione  Siciliana  nel  coordinamento
degli  interventi  previsti  dall'art.  1,  comma  12  e   successivi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933  del
13 aprile 2011 e successive  modificazioni.  Egli  e'  autorizzato  a
porre in essere le attivita'  occorrenti  per  il  proseguimento,  in
regime  ordinario,  delle  iniziative   in   corso   finalizzate   al
superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi
alla regione Siciliana unitamente ai beni ed alle attrezzature. 
  2. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui  al
presente articolo, il Direttore di cui al comma  1  provvede  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale  n.  5623  che  viene
allo stesso intestata  per  dodici  mesi  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. 
  3. Il Direttore di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  presente  articolo,  puo'
avvalersi delle  strutture  organizzative  della  Regione  Siciliana,
nonche'  della  collaborazione  degli   Enti   territoriali   e   non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, le quali provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e di cinque unita' di personale di cui al comma 20 dell'art.
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  3933
del 13 aprile 2011 e successive modificazioni utilizzando le  risorse
finanziarie disponibili sulla sopra citata contabilita' speciale. 
  4. A seguito della chiusura della contabilita' speciale di  cui  al
comma 2, il Direttore di cui  al  comma  1,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  5. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate al  bilancio  delle
Amministrazioni di provenienza. 
  6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2012 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli