Art. 8 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia dei servizi di pubblica utilita' della regione Siciliana e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione Siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 12 e successivi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Siciliana unitamente ai beni ed alle attrezzature. 2. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, il Direttore di cui al comma 1 provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5623 che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il Direttore di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e di cinque unita' di personale di cui al comma 20 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla sopra citata contabilita' speciale. 4. A seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 2, il Direttore di cui al comma 1, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 5. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2012 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli