IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  marzo
2011,  n.  108,  recante  il  regolamento  di  riorganizzazione   del
Ministero della salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del consiglio; 
  Vista la domanda del 31 luglio 2007 presentata  dall'impresa  Magan
Italia, con sede legale in Bergamo, via G.  Falcone  13,  diretta  ad
ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato  MAIT
1907  contenente  la  sostanza  attiva  ciflutrin,  sulla  base   del
fascicolo Bayteroid 50 g/1 EW conforme all'allegato  III  del  citato
decreto  legislativo  n.  194/1995,  che  ne  ha  concesso  specifico
accesso; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute l'Universita' degli studi di Milano -  MURCOR,
per l'esame delle  istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di
dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Considerato che il dossier di riferimento Bayteroid 50 g/1  EW  era
stato precedentemente valutato in apposita convenzione stipulata  con
l'Universita'  di  degli  studi  di  Milano  -  MURCOR  al  fine   di
riregistrare alcuni prodotti fitosanitari; 
  Viste le conclusioni relative alla  valutazione  del  sopra  citato
dossier di riferimento e applicabili  al  prodotto  fitosanitario  in
oggetto; 
  Sentita la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di  recepimento  della
direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile  2003  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
ciflutrin; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  regolamento  e
riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 22 giugno 2012 prot.  22604  con
le quali e' stata richiesta la documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di autorizzazione; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta la cessione,  in  corso  di
registrazione, del  prodotto  fitosanitario  in  oggetto  all'Impresa
Irvita  Plant  Protection  Product  N.V.,  rappresentata  in   Italia
dall'Impresa Makhteshim  Agan  Italia  S.r.l.,  con  sede  legale  in
Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19; 
  Vista la nota pervenuta in data 2 luglio 2012 da  cui  risulta  che
l'Impresa Makhteshim Agan  Italia  ha  presentato  la  documentazione
richiesta dall'ufficio con la quale ha contestualmente comunicato  di
voler variare la denominazione del prodotto in KESHET PPO; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto KESHET PPO fino al 31  dicembre
2013  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
ciflutrin nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Irvita Plant Protection Product  N.V.,  rappresentata  in
Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia srl, con  sede  legale  in
Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, e' autorizzata ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario  denominato  KESHET  PPO  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  dicembre  2013,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva   ciflutrin   nell'UE   n.
540/2011; 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    mL
10-20-50-100-200-250-400-500; 1L. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera: 
    Makhteshim Chemical Works Ltd. P.O.B. 60 - Beer-Sheva  (Israele),
nonche' confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese: 
      Kollant S.r.l. Vigonovo (VE); 
      Zapi - Conselve (PD). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13914. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 ottobre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello