Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della presente deliberazione valgono le pertinenti definizioni della direttiva 2003/87/CE e quelle della decisione 2011/278/UE ed in particolare: a) Impianto nuovo entrante: ii) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; iii) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacita' dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione. b) cessazione di attivita': come individuata dall'art. 22 della decisione 2011/278/UE; c) cessazione parziale di attivita': come individuata dall'art. 23 della decisione 2011/278/UE; d) riduzione sostanziale di capacita' produttiva: come individuata dall'art. 3, lettera j della decisione 2011/278/UE; e) avvio del funzionamento normale dell'impianto: l'avvio del funzionamento normale come definito all'art. 3, lettera n) della decisione 2011/278/UE e l'avvio del funzionamento a seguito della modifica come definito all'art. 3, lettera o) della decisione 2011/278/UE; f) "sottoimpianto": un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto come definito all'art. 3, lettera b) della decisione 2011/278/UE, oppure un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore come definito all'art. 3, lettera c) della decisione 2011/278/UE, oppure un "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili come definito all'art. 3, lettera d) della decisione 2011/278/UE, oppure un "sottoimpianto con emissioni di processo come definito all'art. 3, lettera h) della decisione 2011/278/UE";