Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione della presente  deliberazione  valgono
le pertinenti definizioni della direttiva 2003/87/CE e  quelle  della
decisione 2011/278/UE ed in particolare: 
    a) Impianto nuovo entrante: 
      ii) l'impianto che  esercita  una  o  piu'  attivita'  indicate
all'allegato  I  della  direttiva   2003/87/CE,   che   ha   ottenuto
un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima  volta
dopo il 30 giugno 2011; 
      iii) l'impianto che esercita  una  o  piu'  attivita'  indicate
all'allegato  I  della  direttiva  2003/87/CE,  che  ha   subito   un
ampliamento sostanziale della capacita' dopo il 30 giugno 2011,  solo
nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione. 
    b) cessazione di attivita': come individuata dall'art.  22  della
decisione 2011/278/UE; 
    c) cessazione parziale di attivita': come  individuata  dall'art.
23 della decisione 2011/278/UE; 
    d)  riduzione   sostanziale   di   capacita'   produttiva:   come
individuata dall'art. 3, lettera j della decisione 2011/278/UE; 
    e) avvio del funzionamento  normale  dell'impianto:  l'avvio  del
funzionamento normale come definito  all'art.  3,  lettera  n)  della
decisione 2011/278/UE e l'avvio del  funzionamento  a  seguito  della
modifica  come  definito  all'art.  3,  lettera  o)  della  decisione
2011/278/UE; 
    f) "sottoimpianto": un sottoimpianto oggetto di un  parametro  di
riferimento di prodotto come definito all'art. 3,  lettera  b)  della
decisione  2011/278/UE,  oppure  un  sottoimpianto  oggetto   di   un
parametro di riferimento di calore come definito all'art. 3,  lettera
c) della decisione 2011/278/UE, oppure un "sottoimpianto  oggetto  di
un parametro di riferimento di combustibili come definito all'art. 3,
lettera d) della decisione 2011/278/UE, oppure un "sottoimpianto  con
emissioni di processo come definito  all'art.  3,  lettera  h)  della
decisione 2011/278/UE";