Art. 3 
 
                  Assegnazione gratuita delle quote 
                    agli impianti nuovi entranti 
 
  1. Per il periodo che ha inizio a partire dal 1°  gennaio  2013,  i
gestori degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b)  e  c)
trasmettono al Comitato, conformemente a quanto stabilito all'art. 5,
domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito al massimo entro: 
    a) un anno a decorrere dalla  data  di  avvio  del  funzionamento
normale dell'impianto per i casi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
a), punto i) e per i casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c); 
    b) un anno a decorrere dalla  data  di  avvio  del  funzionamento
normale del sottoimpianto interessato per i casi di cui  all'art.  2,
comma 1, lettera a), punto ii). 
  2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data
di pubblicazione della presente deliberazione, l'anno di cui al comma
1 sia gia' trascorso, i gestori di cui  al  comma  1  trasmettono  al
Comitato la domanda entro il 15 gennaio 2013. 
  3.Al fine della valutazione della domanda di cui  al  comma  1,  il
Comitato  applica  gli  articoli  17,  18,  19,  20  della  decisione
2011/278/UE. In particolare  verificata  l'eleggibilita'  a  ricevere
un'assegnazione gratuita di quote il Comitato calcola: 
    a) conformemente all'art.  19  della  decisione  2011/278/UE,  il
quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a  titolo  gratuito
per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto i), e per  i
casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c); 
    b) conformemente all'art.  20  della  decisione  2011/278/UE,  il
numero di quote di emissione  da  assegnare  a  titolo  gratuito  per
tenere conto dell'ampliamento per i casi di cui all'art. 2, comma  1,
lettera a), punto ii); 
  4. Il Comitato notifica alla Commissione  Europea  il  quantitativo
annuo totale preliminare di quote di  emissioni  assegnate  a  titolo
gratuito di cui al comma 2. Fermo restando la disponibilita' di quote
da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato
assegna le quote a titolo gratuito ai gestori degli impianti  che  ne
hanno fatto richiesta, fatta eccezione per gli impianti per  i  quali
la Commissione Europea ha respinto l'assegnazione.