Art. 3 Assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti 1. Per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) trasmettono al Comitato, conformemente a quanto stabilito all'art. 5, domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito al massimo entro: a) un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto i) e per i casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c); b) un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto ii). 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di pubblicazione della presente deliberazione, l'anno di cui al comma 1 sia gia' trascorso, i gestori di cui al comma 1 trasmettono al Comitato la domanda entro il 15 gennaio 2013. 3.Al fine della valutazione della domanda di cui al comma 1, il Comitato applica gli articoli 17, 18, 19, 20 della decisione 2011/278/UE. In particolare verificata l'eleggibilita' a ricevere un'assegnazione gratuita di quote il Comitato calcola: a) conformemente all'art. 19 della decisione 2011/278/UE, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto i), e per i casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c); b) conformemente all'art. 20 della decisione 2011/278/UE, il numero di quote di emissione da assegnare a titolo gratuito per tenere conto dell'ampliamento per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto ii); 4. Il Comitato notifica alla Commissione Europea il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito di cui al comma 2. Fermo restando la disponibilita' di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito ai gestori degli impianti che ne hanno fatto richiesta, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione Europea ha respinto l'assegnazione.