Art. 4 
 
             Modifiche del funzionamento di un impianto 
 
  1. A partire dal 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti  di  cui
all'art. 1, comma 1, comunicano al Comitato, entro il 31 dicembre  di
ogni anno e conformemente a quanto stabilito  all'art.  5,  tutte  le
informazioni utili riguardanti  le  modifiche  della  capacita',  del
livello  di  attivita'  e  del  funzionamento  del  proprio  impianto
intervenute  nell'anno  solare,  nonche'  quelle  previste  nell'anno
successivo. 
  2. Entro il 31 gennaio  2013,  i  gestori  degli  impianti  di  cui
all'art. 1, comma 1, comunicano al Comitato, conformemente  a  quanto
stabilito all'art. 5, tutte  le  informazioni  utili  riguardanti  le
modifiche  della  capacita',  del  livello   di   attivita'   e   del
funzionamento del proprio impianto intervenute nel  periodo  compreso
tra il 30 giugno 2011 e il 31 dicembre 2012, nonche' quelle  previste
nel 2013. 
  3. Al fine della valutazione della comunicazione di cui ai commi  1
e 2 il Comitato applica gli articoli 17, 18, 21, 22, 23  e  24  della
decisione 2011/278/UE. In  particolare,  a  seguito  del  ricevimento
della comunicazione di cui ai commi 1 e 2: 
    a) Nel caso di riduzione sostanziale di  capacita',  il  Comitato
calcola, conformemente all'art. 21 della  decisione  2011/278/UE,  il
numero di quote di emissione da sottrarre  a  quelle  precedentemente
assegnate per tenere conto della riduzione sostanziale di capacita'; 
    b)  Nel  caso  di   cessazione   di   attivita',   il   Comitato,
conformemente all'art. 22 della decisione 2011/278/UE,  non  rilascia
quote di emissioni al gestore dell'impianto in questione a  decorrere
dall'anno successivo alla cessazione di attivita'; 
    c) Nel caso di cessazione parziale  di  attivita',  il  Comitato,
conformemente  all'art.  23  della  decisione   2011/278/UE,   adegua
l'assegnazione di quote  al  gestore  dell'impianto  in  questione  a
decorrere dall'anno successivo a quello cui la cessazione parziale si
riferisce. 
  4. Il Comitato notifica alla Commissione  Europea  il  quantitativo
annuo totale preliminare di quote di  emissioni  assegnate  a  titolo
gratuito all'impianto in questione  rivisto  conformemente  a  quanto
stabilito al comma 3. Il Comitato assegna  il  quantitativo  rivisto,
fatta eccezione per gli impianti per i quali la  Commissione  Europea
ha respinto l'assegnazione.