Art. 4 Modifiche del funzionamento di un impianto 1. A partire dal 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, comunicano al Comitato, entro il 31 dicembre di ogni anno e conformemente a quanto stabilito all'art. 5, tutte le informazioni utili riguardanti le modifiche della capacita', del livello di attivita' e del funzionamento del proprio impianto intervenute nell'anno solare, nonche' quelle previste nell'anno successivo. 2. Entro il 31 gennaio 2013, i gestori degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, comunicano al Comitato, conformemente a quanto stabilito all'art. 5, tutte le informazioni utili riguardanti le modifiche della capacita', del livello di attivita' e del funzionamento del proprio impianto intervenute nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e il 31 dicembre 2012, nonche' quelle previste nel 2013. 3. Al fine della valutazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 il Comitato applica gli articoli 17, 18, 21, 22, 23 e 24 della decisione 2011/278/UE. In particolare, a seguito del ricevimento della comunicazione di cui ai commi 1 e 2: a) Nel caso di riduzione sostanziale di capacita', il Comitato calcola, conformemente all'art. 21 della decisione 2011/278/UE, il numero di quote di emissione da sottrarre a quelle precedentemente assegnate per tenere conto della riduzione sostanziale di capacita'; b) Nel caso di cessazione di attivita', il Comitato, conformemente all'art. 22 della decisione 2011/278/UE, non rilascia quote di emissioni al gestore dell'impianto in questione a decorrere dall'anno successivo alla cessazione di attivita'; c) Nel caso di cessazione parziale di attivita', il Comitato, conformemente all'art. 23 della decisione 2011/278/UE, adegua l'assegnazione di quote al gestore dell'impianto in questione a decorrere dall'anno successivo a quello cui la cessazione parziale si riferisce. 4. Il Comitato notifica alla Commissione Europea il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione rivisto conformemente a quanto stabilito al comma 3. Il Comitato assegna il quantitativo rivisto, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione Europea ha respinto l'assegnazione.