Art. 6 
 
Procedura di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per  gli
             impianti non inclusi nella delibera 20/2012 
 
  1. Il presente articolo si applica alle emissioni di gas ad effetto
serra provenienti da: 
    a) impianti non in possesso dell'autorizzazione ad  emettere  gas
ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile  2006,  n.
216 e successive modificazioni e in cui successivamente al 1°  giugno
2011 sono esercitate le  attivita'  riportate  in  Allegato  A  della
delibera 22/2011; 
    b) impianti in possesso dell'autorizzazione ad  emettere  gas  ad
effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216
e successive modificazioni e in cui successivamente al 1° giugno 2011
sono esercitate le attivita' riportate in Allegato A  della  delibera
22/2011 non autorizzate ad emettere gas ad effetto serra. 
  2. Entro  il  15  gennaio  2013,  i  gestori  degli  impianti  come
individuati al comma 1, trasmettono  a  questo  Comitato  domanda  di
autorizzazione ad emettere gas ad  effetto  serra  per  le  attivita'
indicate nell'allegato A della delibera 22/2011 non gia'  autorizzate
ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216  e  successive
modificazioni. 
  3. La domanda  di  cui  al  comma  2  e'  trasmessa  attraverso  la
base-dati "AGES - Autorizzazione Gas Effetto Serra" con le  modalita'
indicate nella sezione del sito web  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  (http://www.minambiente.it)
dedicata  all'attuazione  dell'"Emissions   Trading",   raggiungibile
attraverso il seguente  percorso  ("Aria-Emissions  Trading-Direttiva
Emissions Trading"). 
  4. Il Comitato, verificata la completezza e  la  correttezza  della
domanda  di  autorizzazione  di   cui   al   comma   2   e   rilascia
l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto per il periodo 2013-2020. 
  5. A partire dal 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti  di  cui
al comma 1  effettuano  il  monitoraggio  e  la  comunicazione  delle
emissioni di gas  a  effetto  serra  per  le  attivita'  elencate  in
allegato I della direttiva 2003/87/CE secondo le  modalita'  previste
dalla deliberazione 27/2012 di questo Comitato.