Art. 2 
 
 
                    (istruzioni di compilazione) 
 
  1. I certificati potranno riportare  valori  parzialmente  o  anche
totalmente  negativi  per   province   e   comunita'   montane   che,
ordinariamente, non assolvonoa funzioni relative  alla  gestione  dei
rifiuti e al servizio di acquedotto. 
  2. I certificati sono compilati  in  ogni  loro  pagina  e  firmati
secondo le indicazioni dei relativi modelli e  sono  trasmessi  dagli
enti in originale. 
  3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere
espressi in «euro», con due cifre decimali  ed  arrotondamento  della
terza cifra decimale, per eccesso se maggiore  di  cinque  millesimi,
altrimenti per difetto.