Art. 3 
 
 
                    (termine della trasmissione) 
 
  1. I certificati devono  essere  trasmessi  alle  Prefetture-Uffici
Territoriali  del  Governo  competenti  per  territorio,   anche   se
parzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 2
aprile 2013 per la certificazione relativa alle risultanze  contabili
all'esercizio  finanziario  2012,  del   31   marzo   2014   per   la
certificazione relativa all'esercizio finanziario 2013, del 31  marzo
2015 per la certificazione relativa all'esercizio finanziario 2014. 
  2. Le Prefetture-Uffici  Territoriali  del  Governo  verificano  il
rispetto della perentorieta' del predetto termine. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 20 dicembre 2012 
 
                                         Il direttore centrale: Verde