Art. 3 (termine della trasmissione) 1. I certificati devono essere trasmessi alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 2 aprile 2013 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all'esercizio finanziario 2012, del 31 marzo 2014 per la certificazione relativa all'esercizio finanziario 2013, del 31 marzo 2015 per la certificazione relativa all'esercizio finanziario 2014. 2. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorieta' del predetto termine. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 20 dicembre 2012 Il direttore centrale: Verde