Art. 5 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013. Dalla stessa data sono abrogati il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011, recante: «Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e relative modalita'», ed il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 23 marzo 2011, recante: «Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalita' di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore». Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 10 dicembre 2012 Il vice Ministro: Ciaccia Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 134