Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 19 gennaio 2013. Dalla stessa  data  sono  abrogati  il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  1°  marzo
2011,  recante:  «Disciplina  di  rilascio   dell'autorizzazione   ad
esercitarsi alla guida del ciclomotore e relative modalita'»,  ed  il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 23
marzo  2011,  recante:  «Riordino  della  disciplina  dei  corsi   di
preparazione alla prova teorica e le modalita' di espletamento  della
prova teorica e pratica, utili al conseguimento  del  certificato  di
idoneita' alla guida del ciclomotore». 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 10 dicembre 2012 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 15, foglio n. 134