(Allegato)
 
                              SANZIONI 
                                  E 
               PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  1. Premessa 
  La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di  censurare  il
mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana  e  prudente
gestione dell'attivita' bancaria e finanziaria, della  correttezza  e
trasparenza dei comportamenti e della prevenzione  dell'utilizzo  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di  attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo. 
  La disciplina e l'attivita'  sanzionatoria  tendono  ad  assicurare
l'effettivita' delle regole; esse hanno non solo carattere afflittivo
nei confronti dell'autore della violazione ma anche correttivo  della
lesione dello specifico interesse amministrativo. 
  La Banca d'Italia accerta  le  violazioni,  conduce  l'istruttoria,
irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non avere dato
seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti. 
  La disciplina  e  l'attivita'  sanzionatoria  sono  ispirate  a  un
approccio: 
  - dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole  e  la
reiterazione del comportamento anomalo; 
  - proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio  in
relazione alla gravita' delle violazioni; 
  - oggettivo, per assicurare omogeneita' di giudizio nella  concreta
valutazione delle diverse fattispecie; 
  - trasparente, nei confronti dell'intermediario e  degli  esponenti
aziendali, le cui controdeduzioni integrano  il  quadro  conoscitivo,
completando gli elementi acquisiti nel corso dell'analisi documentale
e ispettiva. 
  Le valutazioni della Banca d'Italia tengono conto, secondo  criteri
di proporzionalita', della natura e della gravita'  della  violazione
accertata,  nonche'  degli  effetti  che   questa   determina   sulla
complessiva  situazione  dell'intermediario  o  sull'esposizione   ai
diversi   profili   di   rischio.    Si    tiene    altresi'    conto
dell'inottemperanza a  specifici  richiami  o  interventi  correttivi
adottati dall'Organo di Vigilanza. 
  La  collaborazione  attiva  dei  soggetti   vigilati,   anche   con
riferimento all'autonoma  rilevazione  e  segnalazione  di  eventuali
irregolarita', e' espressione di lealta' e correttezza  nei  rapporti
con l'Autorita' di Vigilanza ed e' funzionale al raggiungimento degli
obiettivi di vigilanza. 
 
  2. Fonti normative 
  La materia e' disciplinata dai seguenti articoli  del  Testo  unico
bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - "T.U."): 
  - art. 133, che prevede l'applicazione di  sanzioni  amministrative
pecuniarie in materia di abuso di denominazione; 
  - artt.  139  e  140,  che  prevedono  l'applicazione  di  sanzioni
amministrative 
  pecuniarie per la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di
partecipazioni; 
  - art. 144, che indica le norme del medesimo T.U. la cui violazione
- estesa anche alle  relative  disposizioni  generali  o  particolari
impartite dalle autorita' creditizie - determina l'applicabilita'  di
sanzioni amministrative pecuniarie, i  soggetti  destinatari  nonche'
gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime; 
  -   art.   145,   che   disciplina   la   procedura   sanzionatoria
amministrativa. 
  La materia e', altresi', disciplinata  dai  seguenti  articoli  del
Testo  unico  della  finanza  (d.lgs.  24  febbraio  1998,  n.  58  -
"T.U.F."): 
  - artt.  188  e  189,  che  prevedono  l'applicazione  di  sanzioni
amministrative pecuniarie per la  violazione  delle  disposizioni  in
materia di abuso di denominazione e di partecipazioni al capitale  di
SIM, SGR e SICAV; 
  - art. 190,  che  indica  le  norme  del  medesimo  T.U.F.  la  cui
violazione,  estesa  anche  alle  relative  disposizioni  generali  o
particolari emanate dalla Banca d'Italia o  dalla  Consob,  determina
l'applicabilita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti
destinatari nonche' gli  importi  minimi  e  massimi  delle  sanzioni
medesime; 
  -   art.   195,   che   disciplina   la   procedura   sanzionatoria
amministrativa. Si richiamano, inoltre: 
  - le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche  al
sistema   penale"),   e   successive   modificazioni,   che   trovano
applicazione  per  gli  aspetti  della  procedura  sanzionatoria  non
disciplinati dall'art. 145 del T.U.; 
  - l'art. 45 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n.  87  ("Attuazione  della
direttiva n. 86/635/CEE,  relativa  ai  conti  annuali  ed  ai  conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,  e  della
direttiva  n.  89/117/CEE,  relativa  agli  obblighi  in  materia  di
pubblicita' dei documenti contabili delle  succursali,  stabilite  in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con  sede
sociale fuori di  tale  Stato  membro"),  che  indica  le  norme  del
medesimo   decreto   legislativo   la   cui   violazione    determina
l'applicabilita' di sanzioni amministrative  pecuniarie,  i  soggetti
destinatari nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che
prevede l'applicabilita' dell'art. 145 del T.U.; 
  - l'art. 2 del d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144  ("Regolamento  recante
norme sui servizi di bancoposta"), per cio' che concerne le attivita'
di bancoposta svolte da Poste Italiane s.p.a.; 
  - l'art. 67-septies decies del d.lgs.  6  settembre  2005,  n.  206
("Codice del consumo, a norma dell'articolo  7  della  l.  29  luglio
2003, n. 229"), che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie  per  la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di
commercializzazione a distanza di servizi finanziari  ai  consumatori
contenute nel medesimo decreto legislativo; 
  - l'art. 24 della l. 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la
tutela  del  risparmio  e  la  disciplina  dei  mercati  finanziari")
relativo ai procedimenti  della  Banca  d'Italia  per  l'adozione  di
provvedimenti individuali; 
  - l'art. 56 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ("Attuazione  della
direttiva 2005/60/CE concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di  attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'  della  direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), che  indica  le  norme
del  medesimo  decreto  legislativo  la  cui   violazione   determina
l'applicabilita' di sanzioni amministrative  pecuniarie,  i  soggetti
destinatari nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che
prevede l'applicabilita' dell'art. 145 del T.U.; 
  - l'art. 60 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che stabilisce  la
procedura per l'accertamento e la contestazione delle  violazioni  di
cui agli artt. 57 e 58 del medesimo d.lgs. e per l'irrogazione  delle
sanzioni; 
  - il regolamento della Banca d'Italia dell' 11 dicembre  2007,  che
disciplina le modalita'  di  esercizio  del  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi concernenti l'attivita' di  vigilanza  della
Banca d'Italia; 
  - il regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno  2008,  recante
l'individuazione   dei   termini   e   delle   unita'   organizzative
responsabili dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  della
Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza  in
materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e  4  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  - il provvedimento della Banca d'Italia del  27  giugno  2011,  che
disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa ai  sensi  degli
artt. 145 del  T.U.  e  195  del  T.U.F.  e  definisce  le  modalita'
organizzative per attuare il principio della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. 
 
  3. Ambito di applicazione e destinatari della disciplina 
  Le presenti disposizioni disciplinano  la  procedura  sanzionatoria
per le violazioni accertate dalla Banca d'Italia  nell'esercizio  dei
propri compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione
dell'attivita'  bancaria   e   finanziaria,   sulla   correttezza   e
trasparenza dei comportamenti  e  di  prevenzione  dell'utilizzo  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di  attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo (1). 
 
     (1) Restano escluse dall'ambito delle presenti disposizioni le 
     sanzioni in materia di diritti e obblighi delle parti nella 
     prestazione di servizi di pagamento, bonifici  transfrontalieri,
trattamento del contante. 
 
  Esse  sono   dirette   ai   soggetti   sottoposti   alla   potesta'
sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 145 del  T.U.
e 195 del T.U.F., in particolare: 
  - alle banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie; 
  - ai soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r)  del
T.U.F. (2); 
 
     (2) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r) del T.U.F. 
     "soggetti abilitati" sono le SIM, le imprese di investimento 
     comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento 
     extracomunitarie, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, 
     le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti 
     nell'elenco previsto dall' articolo 107 del T.U. e le banche 
     italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le 
     banche extracomunitarie, autorizzati all'esercizio dei servizi o
delle attivita' di investimento. 
 
  - a societa' capogruppo  di  gruppi  bancari  e  di  SIM,  societa'
appartenenti a tali  gruppi  e  societa'  incluse  nell'ambito  della
vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U. e all'art.  12  del
T.U.F.; 
  - agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di  cui  all'art.
106 del T.U. (3); 
 
     (3) Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V del 
     T.U., il riferimento e' da intendersi agli intermediari 
     finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 
     del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del  Titolo
III del d.lgs. 141/2010. 
 
  - alle societa' finanziarie capogruppo di gruppi  finanziari,  alle
societa' appartenenti a tali gruppi e  societa'  incluse  nell'ambito
della vigilanza consolidata di cui all'art. 109 del T.U.; 
  - agli istituti  di  moneta  elettronica  italiani,  comunitari  ed
extracomunitari; 
  -   agli   istituti   di   pagamento   italiani,   comunitari    ed
extracomunitari; 
  - ai confidi (4); 
 
     (4) Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V del 
     T.U., il riferimento e' da intendersi ai confidi previsti 
     dall'art. 155 del T.U.,  nel  testo  precedente  all'entrata  in
vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010. 
 
  - a Poste Italiane spa, per l'attivita' di bancoposta. 
  Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria: 
  - coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione  o  di
controllo; 
  - i dipendenti ai quali e' affidata,  nell'ambito  della  struttura
aziendale, la responsabilita' di specifiche funzioni  presso  aree  o
settori operativi, purche' i fatti siano riconducibili all'ambito  di
responsabilita' proprio dei soggetti ai  quali  la  violazione  viene
contestata; 
  - coloro che operano sulla base  di  rapporti,  anche  diversi  dal
rapporto di lavoro  subordinato,  che  ne  determinano  l'inserimento
nella struttura organizzativa, purche' i  fatti  siano  riconducibili
all'ambito di  responsabilita'  proprio  dei  soggetti  ai  quali  la
violazione viene contestata; 
  - i soggetti incaricati della revisione legale dei  conti,  per  la
violazione delle proprie responsabilita' in materia di  contabilita',
per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia  di  atti  o  fatti,
rilevati nello  svolgimento  dell'incarico,  che  possano  costituire
grave  violazione  delle  norme  disciplinanti  l'attivita'  bancaria
ovvero  che  possano  pregiudicare  la  continuita'  dell'impresa   o
comportare un giudizio  negativo,  un  giudizio  con  rilievi  o  una
dichiarazione  di  impossibilita'  di  esprimere  un   giudizio   sul
bilancio, nonche' per il mancato invio alla Banca  d'Italia  di  ogni
altro dato o documento richiesto. 
 
  La medesima procedura trova applicazione, altresi',  nei  confronti
delle persone fisiche e giuridiche destinatarie delle disposizioni in
materia di abuso di denominazione (artt.  133  del  T.U.  e  188  del
T.U.F.), partecipazioni (artt. 139 e 140 del T.U., nonche'  art.  189
del T.U.F.) e prevenzione dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
scopo di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007) (1). 
 
     (1) Con riferimento agli agenti in attivita' finanziaria e ai 
     mediatori creditizi si richiama quanto previsto dagli articoli 
     128-decies ss. e 144, comma 5-bis, del T.U. Fino al 31 dicembre 
     2013 la procedura prevista dalle presenti disposizioni si 
     applica anche alle violazioni in materia di trasparenza e 
     correttezza nei rapporti con la clientela commesse dai mediatori 
     creditizi o dagli agenti insediati in Italia per conto di 
     istituti  di  moneta  elettronica  o   istituti   di   pagamento
comunitari. 
 
  4. Disposizioni transitorie e finali 
  Le presenti disposizioni entrano in vigore  il  1°  febbraio  2013;
esse si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati dopo  la  loro
entrata in  vigore.  Ai  procedimenti  amministrativi  pendenti  alla
stessa data e fino  alla  loro  conclusione  continueranno  a  essere
applicate le disposizioni previgenti. 
  A far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
abrogate: 
  - Circolare della Banca d'Italia del 21  aprile  1999,  n.  229,  e
successivi aggiornamenti (Istruzioni di  vigilanza  per  le  banche),
limitatamente al Titolo VIII, Capitolo 1; 
  -  Provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  3  settembre   2003,
Procedure  per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  agli
intermediari non bancari. 
 
  SEZIONE II 
  PROCEDURA SANZIONATORIA 
 
  1. Fasi della procedura 
  La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi: 
  - accertamento delle violazioni; 
  - contestazione delle violazioni; 
  -  presentazione  delle  controdeduzioni  ed  eventuale   audizione
personale; 
  - valutazione del complesso degli elementi istruttori; 
  - proposta  al  Direttorio  di  irrogazione  delle  sanzioni  o  di
archiviazione del procedimento; 
  - adozione del  provvedimento  sanzionatorio  o  archiviazione  del
procedimento da parte del Direttorio; 
  - notifica e pubblicazione del provvedimento. 
 
  1.1 Accertamento delle violazioni 
  La Banca d'Italia avvia la procedura  sanzionatoria  amministrativa
nei casi in cui accerta la violazione delle norme  per  le  quali  e'
prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. 
  La Banca d'Italia accerta la violazione  una  volta  acquisiti  gli
elementi necessari a  valutare  la  sussistenza  di  un'irregolarita'
sanzionabile. 
  Nelle materie disciplinate da  norme  di  principio  (di  carattere
generale o gestionale),  in  coerenza  con  esigenze  di  certezza  e
prevedibilita' della sanzione, la Banca d'Italia valuta  la  condotta
tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti  a  carattere
generale emanati allo scopo di precisare il contenuto  del  precetto.
La Banca  d'Italia  valuta  la  fattispecie  anche  alla  luce  degli
interventi correttivi  eventualmente  adottati  nei  confronti  degli
intermediari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti
particolari. 
  Nei casi in cui fatti  di  possibile  rilievo  sanzionatorio  siano
stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte  da  parte  della
Guardia di Finanza, dell'UIF o di altre Autorita', la Banca  d'Italia
esamina la segnalazione ai  fini  dell'eventuale  accertamento  della
sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove  sia  necessario,  ai
fini  dell'accertamento  di  una  violazione,  acquisisce   ulteriori
elementi. 
  L'accertamento si perfeziona con l'apposizione agli atti del  visto
del Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria  e  finanziaria.  Da
tale data, comunicata nella lettera  di  contestazione,  decorrono  i
termini per la notifica della  contestazione  delle  violazioni  agli
interessati. 
  L'accertamento delle violazioni e' condotto  dalla  Banca  d'Italia
secondo   un   approccio   unitario,   inquadrando   le    potenziali
irregolarita' nell'ambito della complessiva azione  di  vigilanza  e,
ove del caso, del processo di revisione e valutazione prudenziale per
gli intermediari sottoposti allo SREP (1). 
 
     (1) Cfr. Circolare n. 263, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III e
Circolare n. 269, Parte Prima, Sezione I, Capitolo II. 
 
  Con specifico riguardo alle societa' capogruppo di  gruppi  bancari
inquadrati nelle prime due classi  a  piu'  intensa  supervisione  in
ambito SREP, nel caso di verifiche - a distanza o ispettive - facenti
parte di un processo valutativo unitario, la Banca d'Italia,  laddove
le  condotte  accertate  non  siano  apprezzabili  isolatamente  puo'
valutare gli esiti delle predette verifiche, tenendo conto  di  tutte
le informazioni acquisite, al termine dell'ultima  verifica  prevista
nell'anno solare sul gruppo bancario interessato oppure a conclusione
del ciclo di valutazione annuale. In  tal  caso,  la  Banca  d'Italia
comunica  formalmente  all'intermediario,  alla  fine   della   prima
verifica, che i relativi esiti  verranno  valutati  unitariamente,  a
conclusione degli accessi ispettivi o del ciclo di valutazione. 
  Nell'esame  delle  fattispecie  relative  alla  trasparenza   delle
condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con i clienti
di cui all'art. 144, commi 3 e 3-bis del  T.U.,  ai  fini  dell'avvio
della procedura sanzionatoria, la  rilevanza  delle  violazioni  puo'
essere desunta: 
  -  dall'idoneita'  della  condotta  a  esporre  l'intermediario   a
significativi rischi legali o reputazionali; 
  - dal carattere diffuso o sistematico delle violazioni in relazione
all'articolazione territoriale o all'operativita' dell'intermediario; 
  -   dalla   mancata   ottemperanza   a   richiami   o   indicazioni
dell'Autorita' di Vigilanza; 
  - dall'inadeguatezza  dei  presidi  organizzativi  e  di  controllo
adottati dall'intermediario ad assicurare il rispetto della normativa
in materia di trasparenza delle operazioni e dei  servizi  bancari  e
finanziari e correttezza delle relazioni con la clientela. 
 
  1.2 Contestazione delle violazioni 
  Il  procedimento  sanzionatorio  ha  inizio  con  la  contestazione
formale da parte della Banca d'Italia,  nei  confronti  dei  soggetti
ritenuti  responsabili,  delle   violazioni   riscontrate   (2).   La
contestazione e' effettuata da parte del  Servizio  o  della  Filiale
competente della Banca d'Italia. 
 
     (2) Ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. 231/2007 la Banca 
     d'Italia cura la contestazione agli interessati delle violazioni 
     delle disposizioni del medesimo decreto riscontrate 
     nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza per le quali il 
     Ministero dell'Economia e delle Finanze e' competente per 
     l'irrogazione della sanzione. La Banca d'Italia inoltra al 
     Ministero, per il seguito di competenza, gli atti relativi 
     all'accertamento   della   violazione   nonche'   le    relative
contestazioni. 
 
  La contestazione avviene mediante apposita notifica, entro 90 o 180
giorni dall'accertamento, rispettivamente per le procedure avviate ai
sensi dell'art. 145 del T.U. e dell'art. 195 del T.U.F.. In  entrambi
i casi, il  termine  e'  di  360  giorni  per  i  soggetti  residenti
all'estero. 
  La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali  idonei  a
qualificarla come atto di contestazione introduttivo della  procedura
sanzionatoria amministrativa, contiene: 
  -  il  riferimento  all'accertamento  ispettivo,  all'attivita'  di
vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa  la
violazione; 
  - la data in cui si e' concluso l'accertamento della violazione; 
  - la descrizione della violazione; 
  - l'indicazione delle disposizioni violate e delle  relative  norme
sanzionatorie; 
  - l'indicazione dell'unita'  organizzativa  presso  la  quale  puo'
essere presa visione dei documenti istruttori; 
  - l'invito, nei confronti  dei  soggetti  cui  sono  contestate  le
violazioni e dell'ente civilmente responsabile, a  far  pervenire  al
Servizio Rapporti esterni  e  affari  generali  ("REA")  della  Banca
d'Italia (1), unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento,
eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni; 
 
     (1) Nel caso di violazioni delle disposizioni del d.lgs. 
     231/2007 per le quali il potere sanzionatorio e' attribuito al 
     Ministero dell'Economia e delle Finanze, le controdeduzioni e 
     ogni  ulteriore  atto  istruttorio  vanno  indirizzati  a  detto
Ministero. 
 
  - l'indicazione della facolta' per  i  soggetti  destinatari  delle
contestazioni di chiedere un'audizione personale nel  termine  di  30
giorni; 
  - il termine di conclusione del procedimento amministrativo. 
  La lettera di contestazione viene notificata secondo  le  modalita'
previste dall'ordinamento. In base all'art. 14 della l. 689/1981,  la
notificazione puo' essere  effettuata,  con  le  forme  previste  dal
codice   di   procedura   civile,    anche    da    un    funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione (2). 
 
     (2) Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della l. 689/1981, per i 
     soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o 
     il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non
e' obbligatoria. 
 
  Di norma, la notifica della contestazione viene effettuata  a  mani
degli interessati nel corso di una  riunione  presso  l'intermediario
interessato o presso la Filiale competente della Banca  d'Italia.  La
contestazione alle persone fisiche  e  agli  esponenti  non  piu'  in
carica puo' avvenire anche, nei casi e  nelle  forme  previsti  dalle
disposizioni  vigenti,  presso  la  casella  di   posta   elettronica
certificata  (PEC)  indicata  dagli   interessati   ai   fini   delle
comunicazioni con la Banca d'Italia. 
  Le  banche,  le  societa',  gli  enti  o  i  soggetti   interessati
forniscono tempestivamente  le  informazioni  richieste  dalla  Banca
d'Italia, relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza  e
al codice fiscale  dei  possibili  destinatari  delle  contestazioni,
verificandone  esattezza  e  completezza,   indicando   altresi'   le
domiciliazioni, le deleghe degli interessati e il relativo  indirizzo
di PEC; comunicano, inoltre, eventuali variazioni delle  informazioni
fornite. 
  La sanzione pecuniaria, quando indirizzata alle persone fisiche, ha
carattere personale. Peraltro, ai sensi  dell'art.  145  del  T.U.  e
dell'art. 195 del T.U.F., le banche, le societa' o gli enti ai  quali
appartengono gli autori delle violazioni  rispondono  in  solido  del
pagamento della sanzione e sono tenuti a  esercitare  il  diritto  di
regresso verso i responsabili. La Banca d'Italia  procede,  pertanto,
alla contestazione anche  nei  confronti  del  legale  rappresentante
dell'ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni. 
 
  1.3 Presentazione delle controdeduzioni 
  I destinatari  del  procedimento  sanzionatorio  e  le  banche,  le
societa' o gli enti di appartenenza esercitano il diritto  di  difesa
attraverso la partecipazione al procedimento. Essi pertanto hanno  la
facolta' di presentare, in ordine agli addebiti contestati, deduzioni
scritte e documenti,  che  la  Banca  d'Italia  valuta  con  riguardo
all'oggetto del procedimento. 
  Il  termine  di  30  giorni  per  la  presentazione  dei  documenti
difensivi (deduzioni scritte e documenti) - che  vanno  trasmessi  al
Servizio   REA,   responsabile   del   procedimento    sanzionatorio,
preferibilmente tramite PEC all'indirizzo  rea@pec.bancaditalia.it  -
decorre dalla data di notifica della lettera  di  contestazione.  Gli
intermediari che si sono dotati di un indirizzo di PEC  inviano  ogni
documento difensivo esclusivamente tramite  PEC.  Le  controdeduzioni
vanno trasmesse inoltre in  copia  all'Unita'  (Servizio  o  Filiale)
competente  per  la  vigilanza  sull'intermediario  e,  nel  caso  di
procedure  sanzionatorie  amministrative  avviate  in   relazione   a
violazioni  riscontrate  in  sede  ispettiva,   anche   al   Servizio
Ispettorato Vigilanza. 
  I soggetti interessati possono richiedere,  con  specifica  istanza
debitamente motivata e firmata dagli stessi, una  breve  proroga.  La
proroga, di norma non superiore a 30 giorni,  puo'  essere  concessa,
secondo  criteri  di  proporzionalita',  anche  in   relazione   alle
caratteristiche  operativo-dimensionali  dell'intermediario  e   alla
complessita' degli addebiti. 
  La mancata presentazione di documenti difensivi non  pregiudica  il
seguito della procedura sanzionatoria. 
  Le  controdeduzioni  possono  avere  carattere  individuale  ovvero
essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati (ivi compreso  il
legale rappresentante della banca, della societa' o dell'ente)  o  da
alcuni di essi. 
  Gli  interessati  indicano   nelle   controdeduzioni   l'indirizzo,
preferibilmente di PEC, al quale inviare  le  comunicazioni  relative
alla procedura sanzionatoria. 
  In caso di trasmissione cartacea, il testo dei documenti  difensivi
va trasmesso anche su supporto informatico fisico  (ad  es.  CD,  DVD
etc.) munito  di  attestazione  di  conformita'  all'originale  (cfr.
allegato A). 
  Ferma restando la  pienezza  del  diritto  di  difesa,  l'attivita'
difensiva  si  svolge  nel  rispetto  del   principio   della   leale
collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo.  In  tale
ottica,  tenuto  conto  dell'esigenza  di  assicurare  l'economicita'
dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere  svolte,
anche  al  fine  di   favorire   la   migliore   comprensione   delle
argomentazioni   difensive   presentate,    in    modo    essenziale,
rispecchiando l'ordine delle contestazioni;  ove  superiori  alle  50
pagine,  devono  concludersi  con  una   sintesi   delle   principali
argomentazioni difensive presentate. 
  La documentazione eventualmente allegata deve essere pertinente  ai
fatti contestati e  alle  argomentazioni  difensive  svolte.  In  via
generale,  non  e'  necessaria  la   produzione   di   documentazione
aziendale, specialmente  se  gia'  nota  all'Autorita'  di  Vigilanza
ovvero  antecedente  la  data  di  conclusione   degli   accertamenti
ispettivi. Gli allegati vanno presentati in modo ordinato e corredati
da   un   elenco,   evitando   la   produzione   di    documentazione
sovrabbondante, disordinata o inconferente. 
  Entro il medesimo termine di 30 giorni i soggetti destinatari delle
contestazioni possono chiedere, con specifica istanza indirizzata  al
Servizio REA, un'audizione personale (1).  Le  audizioni,  che  hanno
carattere strettamente personale e non possono quindi  svolgersi  per
delega, di norma hanno luogo  nei  30  giorni  successivi  presso  le
Filiali della Banca d'Italia con compiti di vigilanza.  Nel  caso  in
cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle
controdeduzioni, non e' possibile produrre  in  tale  sede  materiale
integrativo delle controdeduzioni. Delle  audizioni  personali  viene
redatto un sintetico verbale. L'eventuale rinuncia all'audizione deve
essere comunicata tempestivamente in forma  scritta,  preferibilmente
tramite  PEC,  al  Servizio  REA  e  alla  Filiale  indicata  per  lo
svolgimento dell'audizione. 
 
     (1) Al fine di consentire un tempestivo svolgimento 
     dell'audizione, la richiesta deve essere presentata con atto 
     distinto rispetto a ogni altro atto presentato nel corso della 
     procedura  sanzionatoria  (controdeduzioni,   documentazione   a
supporto, richieste di proroga, ecc.). 
 
  1.4 Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni 
  La sospensione del procedimento e'  disciplinata  dall'art.  8  del
provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008. 
  Ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di conclusione
del  procedimento  sanzionatorio,  nel  caso  in  cui  nel  corso  di
ulteriori   accertamenti   siano   riscontrati   fatti   nuovi    che
costituiscono  violazione  delle  medesime  disposizioni   contestate
nell'ambito della procedura sanzionatoria,  la  Banca  d'Italia  puo'
integrare le contestazioni gia' formulate nei confronti dei  soggetti
responsabili; la contestazione integrativa non modifica i termini  di
conclusione del  procedimento.  Con  riferimento  alle  contestazioni
integrative, gli interessati presentano le proprie controdeduzioni  e
hanno facolta' di chiedere una breve proroga e  avanzare  istanza  di
audizione nei tempi e con le modalita' previste dal paragrafo 1.3. 
 
  1.5 Istruttoria del Servizio REA e proposta al Direttorio 
  Il  Servizio  REA  e'  l'unita'   responsabile   dei   procedimenti
sanzionatori avviati dalla Banca d'Italia  ai  sensi  delle  presenti
disposizioni; in tale qualita' cura la tenuta di  tutti  gli  atti  e
documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria. 
  In  particolare,  verifica  che  sia  correttamente  instaurato  il
contraddittorio  con  i  destinatari  delle   contestazioni   e   sia
salvaguardata  la  possibilita'  degli  stessi  di   partecipare   al
procedimento amministrativo; consente inoltre agli interessati -  nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita'  ed  economicita'
dell'azione amministrativa - l'accesso agli  atti  del  procedimento,
con le modalita' e nei  limiti  previsti  dalla  l.  241/1990  e  dal
Regolamento  della  Banca  d'Italia  recante  la   disciplina   delle
modalita'  dell'esercizio  del  diritto  di  accesso   ai   documenti
amministrativi  concernenti  l'attivita'  di  vigilanza  in   materia
bancaria e finanziaria (cfr. par. 2). 
  Il Servizio REA procede quindi all'analisi di  tutti  gli  elementi
istruttori acquisiti agli atti  del  procedimento  sanzionatorio;  in
particolare, alla luce delle difese svolte dagli  interessati  e  dei
documenti  di  parte,  nonche'  del  complesso   delle   informazioni
raccolte,  effettua  una   ponderata   valutazione   degli   addebiti
contestati, della rilevanza delle violazioni e della  responsabilita'
personale, secondo i criteri contenuti nelle presenti disposizioni. 
  L'accentramento della fase istruttoria e' preordinato ad assicurare
omogeneita' di valutazione nell'esame delle fattispecie, nel rispetto
della parita' di trattamento. 
  Le conclusioni istruttorie confluiscono in  una  proposta  motivata
per il Direttorio. 
  Nei casi di particolare complessita', di  novita'  delle  questioni
emerse o di rilevanza sistemica, anche su indicazione  del  Direttore
Centrale per l'Area Vigilanza bancaria e finanziaria, il Servizio REA
trasmette gli atti del  procedimento  alla  Commissione  per  l'Esame
delle Irregolarita', che formula un parere vincolante ai  fini  della
successiva proposta al Direttorio da parte del Servizio REA. 
  Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria e
la fase decisoria, il Direttorio della Banca d'Italia,  acquisito  il
parere  dell'Avvocato  Generale  o,  in  caso  di   sua   assenza   o
impedimento, dell'Avvocato Capo, adotta un provvedimento motivato con
il   quale   viene   disposta   l'applicazione   della   sanzione   o
l'archiviazione.  Ove  del  caso,  il  Direttorio   puo'   richiedere
supplementi d'istruttoria. 
  L'eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni e' adottato
dal Direttorio dalla Banca d'Italia entro 240 giorni  dalla  scadenza
del termine per la presentazione delle controdeduzioni da  parte  del
soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della  contestazione.
Il  termine  si  considera  unico  per  tutti  i  destinatari   delle
contestazioni  relative  a  uno   stesso   intermediario,   anche   a
prescindere dal concorso nella medesima violazione. 
  Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilita' per  la
Banca d'Italia di adottare,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,
provvedimenti specifici nei confronti  degli  intermediari  vigilati,
anche  volti  alla  cessazione  dei  comportamenti  non  conformi  al
principio di sana e prudente gestione, nonche' lettere di richiamo. 
  Nell'ambito  dell'istruttoria  la   Banca   d'Italia   esamina   le
argomentazioni  difensive  presentate  e  il  complesso  degli  altri
elementi informativi disponibili, valutando in particolare se vi  sia
stata  una  tempestiva  e  completa  rimozione  degli  effetti  della
violazione da parte dell'interessato. Qualora riscontri che  i  fatti
oggetto di contestazione risultino giustificati o che gli  interventi
posti in essere  abbiano  portato  alla  eliminazione  delle  carenze
rilevate, la Banca d'Italia ne tiene conto ai fini della  conclusione
del   procedimento   con   provvedimento   di   archiviazione    (1).
L'archiviazione  del  procedimento  viene  comunicata   si   soggetti
interessati. 
 
     (1) Ai sensi dell'art. 7 della l. 689/1981, che sancisce 
     l'intrasmissibilita' agli eredi dell'obbligazione relativa alla 
     sanzione irrogata, la procedura  sanzionatoria  si  estingue  in
caso di decesso del soggetto interessato. 
 
  1.6 Irrogazione della sanzione 
  L'importo della sanzione, stabilito entro i limiti  previsti  dalla
legge, viene fissato avendo riguardo ai  criteri  definiti  dalla  l.
689/1981. A questi fini, anche  in  relazione  alla  tipologia  della
violazione, la  gravita'  della  violazione  viene  valutata  tenendo
conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: 
  - la durata della violazione; 
  - le dimensioni dell'intermediario e del gruppo di appartenenza; 
  - i riflessi, anche potenziali, della violazione  sulla  situazione
tecnica, organizzativa e gestionale  dell'azienda  e  del  gruppo  di
appartenenza  nonche'  l'eventuale  assunzione  nei  confronti  degli
intermediari,  ai  quali  i  responsabili  appartengono,  di   misure
inibitorie   ovvero   di   provvedimenti   specifici,   straordinari,
ingiuntivi o di crisi; 
  -  l'attendibilita'   della   rappresentazione   della   situazione
aziendale fornita all'Autorita' di Vigilanza; 
  - le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa
la  violazione  di  diverse  disposizioni  o  piu'  violazioni  della
medesima disposizione; 
  - i casi di reiterazione della violazione; 
  - i riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori
di interessi qualificati o sui mercati. 
  Nella determinazione della sanzione la Banca d'Italia  tiene  anche
conto: 
  - dell'attivita' svolta  dai  soggetti  sottoposti  alla  procedura
sanzionatoria   per   eliminare   o    attenuare    le    conseguenze
dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorita' di Vigilanza; 
  - del grado di responsabilita' personale  dei  soggetti  sottoposti
alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi  informativi
disponibili  (ad  es.:  effettivo  assetto   dei   poteri,   condotte
concretamente tenute, durata dell'incarico). 
 
  1.7 Notifica e pubblicazione del provvedimento 
  La  Banca  d'Italia  notifica  i  provvedimenti  sanzionatori  agli
interessati  e  agli  intermediari,  societa'  o  enti   solidalmente
responsabili. 
  Il provvedimento  sanzionatorio  e'  pubblicato  per  estratto  nel
Bollettino di Vigilanza con indicazione delle  violazioni  accertate,
delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati e delle  sanzioni
rispettivamente applicate. 
  Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste  dall'art.
144, commi 3, 3-bis e 4 del T.U. va pubblicato per estratto, entro 30
giorni   dalla   data   della   notificazione,   a   cura   e   spese
dell'intermediario, della societa' o dell'ente ai quali  appartengono
i  responsabili  delle  violazioni,  su  almeno  due   quotidiani   a
diffusione   nazionale,   di   cui   uno   economico.   Dell'avvenuta
pubblicazione e' data immediata comunicazione  alla  Banca  d'Italia,
inviando copia, anche elettronica, delle pagine  dei  quotidiani  sui
quali e' stata effettuata. 
  Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195  del
T.U.F., la Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione
e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita'  ulteriori  per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione. 
 
  2. Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio 
  I  soggetti  sottoposti  al  procedimento   sanzionatorio   possono
accedere  ai  documenti  del  procedimento  nella  parte  in  cui  li
riguardano, in base alle disposizioni della l. 7 agosto 1990, n. 241. 
  Il diritto di accesso e' riconosciuto,  con  le  limitazioni  e  le
esclusioni previste in base alla l. 241/1990 e avuta  anche  presente
la tutela  assicurata  dall'ordinamento  ai  dati  personali  e  alla
riservatezza dei terzi, ai titolari di interessi diretti, concreti  e
attuali, corrispondenti a una situazione  giuridicamente  tutelata  e
collegata al documento  al  quale  e'  chiesto  l'accesso.  Ai  sensi
dell'art. 25 della l. 241/1990, le richieste di accesso devono essere
motivate, al fine di  consentire  in  particolare  di  verificare  la
sussistenza dei predetti interessi. 
  L'esercizio del diritto di accesso e' disciplinato dal  regolamento
della Banca d'Italia  adottato  con  provvedimento  dell'11  dicembre
2007.  Le  istanze  di  accesso  devono  essere  presentate,  con  le
modalita' stabilite dal citato regolamento e preferibilmente  tramite
PEC, al Servizio REA, responsabile del procedimento. 
  Al fine di consentire una tempestiva disamina delle  istanze,  esse
devono essere presentate con atto distinto rispetto a ogni altro atto
presentato nel corso della procedura sanzionatoria  (controdeduzioni,
documentazione a supporto,  richieste  di  audizione,  ecc.);  devono
inoltre essere  formulate  mediante  l'apposito  modulo,  disponibile
presso le Strutture o nel  sito  internet  della  Banca  d'Italia,  o
comunque recare nell'oggetto la dicitura "Procedimento  sanzionatorio
a carico di ... - Istanza di accesso a documenti amministrativi". 
 
  3. Pagamento della sanzione 
  Il pagamento e' effettuato entro il termine di 30 giorni (cfr. art.
18, comma 4, l. 689/1981) dalla notifica del provvedimento. 
  I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del  pagamento
effettuato alla banca, alla  societa'  o  all'ente  di  appartenenza,
nonche' alla Banca d'Italia attraverso la  trasmissione  del  modello
F23. 
  Le banche, le societa' o gli enti, ai quali appartengono le persone
fisiche responsabili  delle  violazioni,  rispondono  in  solido  del
pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita'  a  carico  dei
responsabili e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso. 
  Alle sanzioni amministrative non si  applica  l'art.  16  della  l.
689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta. 
  Il  mancato  pagamento  della  sanzione   nei   termini   determina
l'applicazione degli interessi a norma di legge. 
 
  4. Impugnazione del provvedimento sanzionatorio 
  Il provvedimento sanzionatorio puo' essere impugnato  ai  sensi  di
legge. La proposizione del ricorso non sospende  il  pagamento  della
sanzione. 
  La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio e nel corso di esso,
presenta le memorie e produce gli atti e  documenti  a  difesa  della
legittimita' del provvedimento sanzionatorio. 
 
  5. Informativa 
  Annualmente la Banca d'Italia pubblica un'analisi  delle  tipologie
dei  provvedimenti  emanati,  finalizzata  a  rendere   ulteriormente
consapevoli gli intermediari delle violazioni ritenute meritevoli  di
sanzione.