Art. 2 
 
  La responsabilita', presente e futura, conseguente  alla  eventuale
mancata  registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste   al
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
Bruzio, ricade sui soggetti  che  si  avvalgono  della  protezione  a
titolo transitorio di cui all'art. 1.