Art. 2 
 
  1.  Le  richieste   di   autorizzazione   relative   a   tutte   le
sperimentazioni   cliniche   dei   medicinali,   degli    emendamenti
sostanziali apportati alle sperimentazioni,  della  dichiarazione  di
avvio e conclusione per ogni centro clinico, della  dichiarazione  di
conclusione generale dello studio e dei risultati,  in  accordo  alle
modalita' definite dal decreto del Ministero della salute 21 dicembre
2007, n. 51, sono trasmesse,  con  la  documentazione  ivi  prevista,
all'AIFA tramite l'OsSC. 
  2. Fino all'adozione del decreto del Ministro della salute, nessuna
tariffa e' dovuta ad  AIFA  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di
autorita' competente. 
  3.  I  comitati  etici  continuano  a  ricevere  e  convalidare  la
documentazione, anche  in  formato  cartaceo,  in  accordo  a  quanto
previsto dalla lista di controllo I.a, come modificata dalla presente
determinazione, e nella lista I.b dell'appendice  5  al  decreto  del
Ministero della salute n. 51 del 21 dicembre 2007. 
  4. La convalida nell'OsSC delle domande di sperimentazione di  fase
II, III e IV, sulla documentazione di pertinenza,  e'  di  competenza
dell'AIFA. 
  5.  Il  responsabile  legale   del   centro   sperimentale   rimane
responsabile della stipula del contratto con il promotore  o  persona
da lui delegata, come previsto dall'art.  6,  comma  6,  del  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211.