Art. 2 1. Le richieste di autorizzazione relative a tutte le sperimentazioni cliniche dei medicinali, degli emendamenti sostanziali apportati alle sperimentazioni, della dichiarazione di avvio e conclusione per ogni centro clinico, della dichiarazione di conclusione generale dello studio e dei risultati, in accordo alle modalita' definite dal decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007, n. 51, sono trasmesse, con la documentazione ivi prevista, all'AIFA tramite l'OsSC. 2. Fino all'adozione del decreto del Ministro della salute, nessuna tariffa e' dovuta ad AIFA per lo svolgimento delle funzioni di autorita' competente. 3. I comitati etici continuano a ricevere e convalidare la documentazione, anche in formato cartaceo, in accordo a quanto previsto dalla lista di controllo I.a, come modificata dalla presente determinazione, e nella lista I.b dell'appendice 5 al decreto del Ministero della salute n. 51 del 21 dicembre 2007. 4. La convalida nell'OsSC delle domande di sperimentazione di fase II, III e IV, sulla documentazione di pertinenza, e' di competenza dell'AIFA. 5. Il responsabile legale del centro sperimentale rimane responsabile della stipula del contratto con il promotore o persona da lui delegata, come previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.