Art. 2 
 
  Il massimale della copertura assicurativa minima per  ogni  Notaio,
che deve prevedere la copertura di tutti i danni provocati  ai  terzi
nell'esercizio dell'attivita' del notaio ivi inclusi quelli di natura
non patrimoniale, e' fissato in misura pari ad almeno  € 3.000.000,00
per ogni sinistro e per ogni  anno  assicurativo  con  retroattivita'
illimitata  e  ultrattivita'  decennale  per  i  notai  che   cessano
l'attivita' nel periodo di vigenza della polizza.