Art. 2 Il massimale della copertura assicurativa minima per ogni Notaio, che deve prevedere la copertura di tutti i danni provocati ai terzi nell'esercizio dell'attivita' del notaio ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale, e' fissato in misura pari ad almeno € 3.000.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo con retroattivita' illimitata e ultrattivita' decennale per i notai che cessano l'attivita' nel periodo di vigenza della polizza.