IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti il comma 15 dell'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed il comma 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che consentono ai consorzi di tutela di avvalersi di agenti vigilatori per le attivita' di vigilanza, di tutela e di salvaguardia delle denominazioni protette nonche' la possibilita' di attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nei modi e nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza; Visto il decreto 21 dicembre 2010 che disciplina la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto 6 novembre 2012 che modifica il decreto 21 dicembre 2010 ed, in particolare, l'art. 5 che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisca con decreto l'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori di pubblica sicurezza; Considerato che le procedure per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela nonche' per l'attribuzione agli stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono attivate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Ritenuto opportuno predisporre il decreto ministeriale previsto dal decreto 6 novembre 2012 al fine di definire le modalita' per l'iscrizione, la cancellazione e la sospensione dal suddetto Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza; Decreta: Art. 1 Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agenti di pubblica sicurezza 1. L'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agenti vigilatori di pubblica sicurezza, di seguito albo, e' diviso in due sezioni, denominate rispettivamente: a) Sezione A - Agenti vigilatori; b) Sezione B - Agenti vigilatori con qualifica di agenti di pubblica sicurezza; 2. Ciascuna sezione deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il numero della tessera di riconoscimento, la data di rilascio e la data di scadenza della stessa, il consorzio di tutela presso il quale svolge l'attivita' di vigilanza, eventuali altri consorzi convenzionati con il suddetto consorzio di tutela e relative convenzioni stipulate, i prodotti sui quali svolge l'attivita' di vigilanza. 3. La Sezione B deve contenere, oltre a quanto indicato al punto 2), l'indicazione, per ogni iscritto del decreto di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza emanato dall'Ufficio territoriale del Governo competente. 4. L'albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione. 5. L'albo e' aggiornato dalla direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Divisione PQA III, ed e' pubblicato sul seguente sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it/) nella sezione Qualita' e sicurezza.