Art. 2 
 
Iscrizione all'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli  agenti
  vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza. 
 
  1. Possono essere iscritti all'albo, nelle rispettive sezioni  A  e
B, i  soggetti  che  sono  muniti  delle  tessere  di  riconoscimento
rilasciate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali ai sensi del decreto ministeriale 6 novembre 2012. 
  2. Non e' consentita la contemporanea iscrizione nelle due  sezioni
dell'albo.