Art. 2 Iscrizione all'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza. 1. Possono essere iscritti all'albo, nelle rispettive sezioni A e B, i soggetti che sono muniti delle tessere di riconoscimento rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 6 novembre 2012. 2. Non e' consentita la contemporanea iscrizione nelle due sezioni dell'albo.